Il decreto Crescita (D.L. 34/2019) introduce novità di grande impatto per la misura “Nuove imprese a tasso zero”, l’incentivo per i giovani fino a 35 anni e per le donne di qualsiasi età che vogliono avviare una micro o piccola impresa.

Caratteristiche principali

La misura, gestita da Invitalia, è riservata alle micro e piccole imprese in forma di società(comprese le cooperative), la cui compagine societaria è composta, per oltre la metà dei soci e di quote di partecipazione, da giovani tra 18 e 35 anni o da donne (di qualsiasi età). Possono richiedere i finanziamenti anche le persone fisiche, a condizione che costituiscano la società entro 45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. Sono ammissibili alle agevolazioni (sotto forma di finanziamenti a tasso zero) le iniziative che prevedono programmi di investimento – da realizzare entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento – relativi ai seguenti settori:

Le domande di agevolazione devono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. L’iter istruttorio si compone di una verifica formale sulla sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni e di un esame di merito, che comprende anche un colloquio obbligatorio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d’impresa presentato.

Cosa cambia

Le novità apportate dal decreto Crescita alla disciplina del regime di aiuto riguardano, nello specifico, la platea delle imprese ammissibili, l’entità e la durata dell’agevolazione e l’importo massimo delle spese ammissibili. Con riferimento al primo aspetto, la misura viene aperta alle micro e piccole imprese costituite da non oltre 60 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione (anziché, come finora previsto, non oltre 12 mesi). Altra novità significativa è l’aumento da 8 a 10 anni della durata del mutuo agevolato. Relativamente all’entità dell’agevolazione, invece, il decreto Crescita introduce una differenziazione della percentuale di copertura delle spese ammissibili in base all’“anzianità” dell’impresa. In particolare, il finanziamento a tasso zero sarà concesso fino al 75% delle spese totali (come nell’attuale versione dell’agevolazione) per le imprese con meno di 36 mesi, mentre coprirà fino al 90% delle spese ammissibili per le imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi. Per quest’ultime, il decreto aumenta anche a 3 milioni di euro l’importo massimo delle spese ammissibili. Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, invece, viene prevista l’offerta di servizi di tutoraggio e il computo, come spese ammissibili, anche della copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili, mentre resta fissato a 1,5 milioni di euro (come nell’attuale formulazione) l’importo massimo delle spese ammissibili. Ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione della possibilità di cumulo delle agevolazioni con altre misure di aiuto, nei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Pertanto, come si legge nella relazione illustrativa, nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento agevolato avvenga anche attraverso l’utilizzo di un finanziamento bancario ordinario, lo stesso potrà essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Quando saranno operative le novità?

Le novità previste dal decreto Crescita saranno operative con l’emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da varare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita (avvenuta il 1° maggio 2019), e, quindi, entro la fine di luglio. Per espressa disposizione normativa, fino all’entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente dettata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 140 dell’8 luglio 2015, n. 140 e dalle circolari n. 75445 del 9 ottobre 2015 (rettificata e modificata con le circolari n. 81080 del 28 ottobre 2015, n. 100585 del 23 dicembre 2015 e n. 90954 del 25 luglio 2017) e n. 5415 del 20 gennaio 2017.