L’assegno per il nucleo familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS al fine di sostenere il reddito delle famiglie che presentano entrate finanziarie inferiori a determinati limiti annualmente stabiliti. L’importo dell’assegno è variabile sia in relazione al numero e alle caratteristiche dei componenti del nucleo familiare sia all’entità del reddito della famiglia.

Beneficiari dell’ANF

Sono destinatari dell’ANF tutti i nuclei familiari dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, compresi coloro che operano nel settore agricolo, che possono beneficiarne indipendentemente della loro categoria legale di inquadramento (quadri, operai, impiegati, dirigenti) e dalla fattispecie contrattuale con la quale sono impiegati (apprendisti, part-time, lavoratori a domicilio, intermittenti, somministrati, domestici,…). In particolare, l’ANF spetta non solo quando sussiste l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa ma anche, entro regole specifiche, per i periodi nei quali tali lavoratori sono assenti (ad esempio per ferie, permessi, congedo matrimoniale, festività, malattia del bambino,…) o fruiscono di prestazioni previdenziali: congedo di maternità, congedo parentale, congedo matrimoniale, malattia nel periodo di corresponsione della relativa indennità o della retribuzione, infortunio o malattia professionale per un massimo di 3 mesi, cassa integrazione, permessi e congedo straordinario per assistere familiari portatori di handicap grave, NASpI,… (Circ. INPS n. 110/1992). Inoltre, si precisa che la cessazione o il fallimento dell’azienda presso la quale i lavoratori erano assunti non costituisce un fattore ostativo per il recupero degli assegni arretrati, non percepiti, nel limite di prescrizione quinquennale. Possono, altresì, accedere alla prestazione anche i titolari di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dei Fondi speciali (autoferrotranvieri, elettrici, gas, esattoriali, telefonici, personale di volo, dazieri) nonché i pensionati degli Enti territoriali e non territoriali o ex-ENPALS.Si aggiunge che il campo d’applicazione dell’ANF è ulteriormente esteso anche ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata dei lavoratori autonomi (co.co.co., venditori a porta a porta, liberi professionisti) che non siano iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non siano pensionati. Tali soggetti possono fruire dell’ANF anche durante i periodi di congedo di maternità/paternità o parentale coperti da contribuzione figurativa (Circ. INPS n. 114/2012).Infine, possono godere della prestazione:- i soci di cooperative;- i lavoratori assistiti per tubercolosi;- i lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;- i caratisti imbarcati sulla nave da loro stessi armata, gli armatori e proprietari amatori.Diversamente, sono, invece, esclusi dalla disciplina degli ANF – in quanto continua ad applicarsi la vecchia normativa a sostegno della famiglia (D.P.R. n. 797/1955) – i coltivatori diretti, coloni e mezzadri, i piccoli coltivatori diretti e i titolari di pensione a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti).

Lavoratori stranieri

Si premette che la disciplina generale in materia di ANF prevede la corresponsione di tale assegno per i familiari di un cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio nazionale solo se lo Stato di cui lo straniero è cittadino riservi un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero abbia stipulato una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. Ad esempio, in applicazione dei regolamenti europei in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, i lavoratori comunitari occupati in Italia hanno diritto all’ANF relativamente ai familiari residenti nel paese di origine.Tuttavia, una disciplina particolare è prevista nei confronti dei lavoratori stranieri che possiedono lo status di rifugiati politici: il trattamento in materia di assistenza pubblica, legislazione del lavoro nonché assicurazioni sociali dovuto in favore di tali soggetti è equiparato in toto ai cittadini italiani. Pertanto, essi hanno diritto a fruire dell’ANF anche per i familiari residenti all’estero, poiché, nella stessa ipotesi, tale assegno può essere riconosciuto ai lavoratori cittadini italiani.Si sottolinea, invece, che nessun trattamento di famiglia spetta ai lavoratori extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale.

Erogazione dell’ANF ad un soggetto diverso dal richiedente

La disciplina in materia di ANF prevede, in specifiche situazioni, la possibilità di disgiungere l’effettivo beneficiario della prestazione rispetto al soggetto richiedente: l’assegno è, pertanto, erogato ad un soggetto differente rispetto a colui che presenta effettivamente i requisiti necessari per goderne. Tale circostanza si verifica in caso di fruizione dell’ANF da parte del coniuge dell’avente diritto che risulti non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno, ossia non abbia un rapporto di lavoro dipendente ovvero non sia titolare di pensione o di prestazione previdenziale. Nello specifico, si precisa che l’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento della prestazione ed alla determinazione dell’importo dell’assegno deve essere effettuata con riferimento all’avente diritto. Analoga situazione si può verificare, in caso di figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori nati fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/uniti civilmente: il genitore naturale convivente con la prole, privo di una posizione protetta, può usufruire dell’assegno per il nucleo familiare in relazione al rapporto di lavoro dell’altro genitore non convivente, fermo restando che il reddito da prendere in considerazione per l’erogazione della prestazione è quello di detto genitore convivente.

Condizioni per l’accesso all’ANF

Al fine di beneficiare dell’erogazione dell’ANF, il nucleo familiare del lavoratore richiedente – oltreché presentare una situazione personale rientrante nel campo d’applicazione della disciplina a sostegno della famiglia – deve essere titolare di un reddito inferiore a specifici limiti. Occorre precisare che, ai fini della richiesta, deve essere considera la somma dei redditi imponibili ai fini fiscali percepiti da tutti i componenti del nucleo familiare prodotti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno. Nello specifico, bisogna considerare i redditi assoggettabili all’IRPEF, i redditi soggetti a tassazione separata e i redditi esenti da imposta o assoggettati a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva se superiori, complessivamente, a euro 1.032,91 annue. Si sottolinea che i livelli di reddito, utili anche a definire l’ammontare dell’assegno spettante in relazione alla composizione del nucleo familiare, sono annualmente rivalutati con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente (circolare INPS n. 66/2019). Inoltre, al fine della sussistenza del diritto all’ANF, è necessario tenere conto anche della composizione del reddito familiare. Infatti, l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale del nucleo familiare è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo stesso. Tuttavia, se l’incidenza percentuale dei redditi da lavoro dipendente rispetto ai redditi di altra natura non sia quantificabile in quanto, nell’anno considerato, il reddito familiare sia pari a zero, non realizzandosi la condizione che comporta l’esclusione dal diritto all’assegno, l’ANF deve essere riconosciuto. Infine, si evidenzia che per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno e che per i componenti il nucleo familiare cui l’assegno è corrisposto, lo stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.