Con la risposta a interpello n. 162 del 2019, l’Agenzia delle Entrate precisa che la decorrenza della causa ostativa inerente il controllo diretto di S.r.l., assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario

Quindi se è integrata la causa ostativa nel 2019, il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che ove le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata dovessero ricondursi a due differenti sezioni ATECO, non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014. 

In questo caso quindi non vi sarebbe la decadenza dal regime forfetario nel periodo di imposta 2020.