Con il termine crowdfunding si indica il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.

Attualmente l’equity crowdfunding rappresenta un’innovativa forma di finanziamento per le imprese, che si differenzia dai canali tradizionali di approvvigionamento di capitale di rischio per due motivi:

Attualmente tale strumento sta conoscendo un significativo sviluppo anche in Italia, grazie a un’evoluzione normativa che ne sta supportando l’utilizzo e la diffusione anche grazie al D.L. n. 179/2012 con cui il Legislatore ha ampliato la platea dei soggetti che possono fruire di tale meccanismo di finanziamento, stimolare i potenziali investitori e semplificare gli aspetti operativi connessi alle operazioni di equity crowdfunding. Anche la CONSOB è intervenuta in materia con continui aggiornamenti tanto che il documento è stato redatto in collaborazione con CONSOB e nasce dall’esigenza di offrire una visione organica del quadro normativo e della cornice regolamentare attualmente in vigore, rilevando le variazioni intervenute nel corso del tempo, approfondendo gli aspetti operativi più significativi ed evidenziando il ruolo dei professionisti, tra cui i commercialisti, nella diffusione dell’utilizzo e della gestione di uno strumento di finanziamento non ancora adeguatamente conosciuto.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, i potenziali offerenti possono essere:

Con riferimento, invece, agli strumenti finanziari potenzialmente oggetto di offerta, possono essere proposti attraverso i portali on-line:

Un’operazione di equity crowdfunding si articola in tre fasi successive e consecutive:

1) preparazione alla pubblicazione dell’offerta. Tale fase si completa con la predisposizione del Documento Informativo destinato agli investitori recante i contenuti di cui all’Allegato 3 del Regolamento Consob (tra cui i rischi specifici dell’emissione); l’apertura del conto corrente vincolato presso l’istituto finanziario convenzionato con il Gestore per il servizio di perfezionamento ordini e la consegna del materiale informativo, solitamente costituito da diverso materiale informativo tra cui il video di presentazione della società, del progetto e dei suoi promotori;

2) raccolta. Durante tale fase, l’offerente è tenuto ad aggiornare la documentazione pubblicata in caso di errori materiali o qualora intervengano fatti o circostanze che rendano necessario tale aggiornamento dandone tempestiva comunicazione al Gestore perché possa portarne a conoscenza gli investitori che hanno aderito all’offerta. La possibilità di raccogliere capitale di rischio tramite portali on-line è stata accompagnata fin dall’inizio dalla predisposizione di un set di tutele e di protezioni mirato a rendere l’ambiente particolarmente affidabile per gli investitori, specialmente quelli “non professionali”. L’impianto regolamentare, infatti, prevede una serie di doveri (tanto per i gestori dei portali che per gli investitori) e di diritti (per gli investitori) mediante i quali proteggere il pubblico risparmio;- closing e post-raccolta.

Alcune ricerche hanno evidenziato come le imprese che sono state partecipate da investitori nel capitale di rischio siano più performanti rispetto alle migliori società europee e americane. Ciò dimostra quanto l’attività di investimento nel capitale di rischio contribuisca allo sviluppo del sistema industriale e dell’economia nel suo complesso. L’equity crowdfunding potrebbe anche favorire, in futuro, la raccolta di capitali di debito attraverso il meccanismo implicito di validazione del modello d’impresa da parte della comunità on-line, in tale prospettiva, potrebbe infatti svolgere una funzione similare un giudizio di rating utilizzabile per concedere finanziamenti a realtà altrimenti difficilmente finanziabili. In tale contesto assume importanza il ruolo del Business Plan come strumento di comunicazione con soggetti esterni alla compagine aziendale. Infatti è tramite questo documento che l’imprenditore è in grado di definire il complesso dei fabbisogni che si creano a livello d’impresa per effetto dell’investimento ed i ritorni finanziari da esso realizzabili nel tempo. Su queste informazioni si basano anche le valutazioni del finanziatore, in relazione alla solidità finanziaria di un’azienda nel medio-lungo periodo, nonché alla redditività e rischiosità del progetto.Per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la normativa impone al Gestore del portale di fornire agli investitori in forma sintetica e facilmente comprensibile le informazioni relative alle caratteristiche dell’investimento, quali ad esempio il rischio di perdita del capitale sottoscritto, il rischio illiquidità e l’eventuale divieto di distribuzione degli utili (requisito delle start-up innovative).E’ inoltre importante aver attribuito agli investitori non professionali il diritto di recedere dall’ordine di adesione, senza alcuna spesa e tramite una comunicazione al gestore entro sette giorni dalla data dell’ordine: tale opportunità, che si configura quale “diritto di pentimento”, è finalizzato ad evitare che il sottoscrittore rimanga vincolato a scelte avventate, specialmente in ragione della facilità con cui è possibile effettuare tali ordini on line.

L’equity crowdfunding consente all’investitore una scelta di investimento consapevole e di ampliare il novero delle possibilità di impiego di capitali. Con l’accesso alla piattaforma di equity crowdfunding, l’investitore ha l’opportunità di venire a conoscenza e di analizzare progetti imprenditoriali di cui, con molta probabilità, non potrebbe avere contezza, né sarebbe in grado di valutare e considerare in altri modi. Il processo di valutazione di un investimento tramite portali di crowdfunding da parte di un potenziale investitore, inoltre, è agevolato dall’iter che i progetti subiscono prima di essere pubblicati, in quanto i gestori delle piattaforme analizzano e valutano l’iniziativa imprenditoriale prima che venga pubblicata. Inoltre, i promotori sono tenuti costantemente ad aggiornare il portale sullo stato di avanzamento della raccolta. Tra i vantaggi risulta la circolare evidenzia che la Legge di Bilancio 2017 e quella per il 2019 hanno rafforzato le agevolazioni fiscali IRPEF e IRES previste per coloro che investono i propri capitali in start up e PMI innovative, sia direttamente che per il tramite di OICR o di altre società che investono prevalentemente in start up e PMI innovative. Tra i principali rischi per gli investitori la circolare evidenzia: il rischio legato alla eventuale mancanza di dividendi, che è molto probabile che nei primi anni di vita di una società; il rischio di incorrere in truffe o iniziative illecite a seguito dell’utilizzo di internet per raccogliere capitali di rischio tramite portali.