Con un approfondimento dell’11 febbraio 2019, la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro affronta il tema dell’assunzione di lavoratori dipendenti da parte di un’azienda che opera nel regime forfettario.
La nuova disciplina di questo regime fiscale prevede che i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, a partire dal 1° gennaio 2019, possono accedere al regime forfettario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro.
Il legislatore ha dunque abolito tutti i requisiti che rappresentavano un ulteriore motivo di esclusione dal regime agevolato, ivi incluso l’aver sostenuto spese per un ammontare superiore complessivamente a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori.
I contribuenti forfettari sono esonerati dall’obbligo di rivestire, a qualsiasi titolo, la qualifica di sostituto d’imposta. Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti devono indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.
Con tale dettato normativo il legislatore ha inteso specificare che il contribuente forfettario, che eroga compensi a soggetti per i quali è prevista l’applicazione della ritenuta, come nel caso dei lavoratori dipendenti, non è tenuto ad operare e versare alcuna ritenuta d’acconto in luogo di altri in quanto non assume la veste di sostituto d’imposta per espressa previsione normativa.
Stando al tenore della legge, dunque, le buste paga riguardanti i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro forfettari, devono riportare le spettanze economiche del lavoratore, le ritenute previdenziali, ma non quelle fiscali.
Nel quadro RS dell’Unico, questi datori di lavoro compileranno i righi RS371, RS372 e RS373, indicando:
– in colonna 1, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta;
– in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi.
Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, sarà necessario compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.
E’ necessario, tuttavia, tempestivo chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria per la gestione delle addizionali 2018, che sono versate a rate nel 2019, allo scopo di chiarire se resta in capo al datore di lavoro forfettario l’onere del prelievo di tali somme.
Poiché la Certificazione Unica ha la funzione di certificare anche i dati assistenziali e previdenziali, i contribuenti che applicano il regime forfettario e occupano lavoratori subordinati, sono tenuti a compilare la sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali e ad inviare la certificazione, mentre non dovranno compilare ed inviare il modello 770.
Al lavoratore dovrà essere consegnata una semplice attestazione delle retribuzioni corrisposte, come nel caso dei lavoratori domestici. Quest’ultimo sarà obbligato a presentare la propria dichiarazione dei redditi allo scopo di assoggettare a tassazione il reddito di lavoro dipendente percepito nel corso dell’anno fiscale competente.