Di seguito vengono sintetizzate le principali novità rispetto al testo originario del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020.

Stretta sulle compensazioni

Cambiano le sanzioni in caso di scarto del modelloF24 contenente compensazioni.La sanzione originaria, fissata in misura pari a 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita, diventa pari:- al 5% dell’importo per importi fino a 5.000 euro;- a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro.L

Ritenute su appalti

La norma (art. 4) viene completamente riscritta. Volendo sintetizzare, in base alla nuova formulazione:- viene fissato un limite per applicare la disposizione: si fa riferimento a opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, con contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;- al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe di pagamento delle ritenute (che vanno versate senza possibilità di compensazione);- in caso di mancata trasmissione o di omessi o insufficienti versamenti il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice sino al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o per un importo pari alle ritenute non versate comunicando ciò entro novanta giorni all’Agenzia delle entrate;- in caso di violazione delle nuove disposizioni, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse, nonché per il tempestivo versamento senza compensazione. Pertanto, scompare l’obbligo in capo al committente di effettuare il versamento delle ritenute previa provvista da parte dell’appaltatore, ma restano alcuni adempimenti quali quelli, in capo alle imprese appaltatrici di trasmettere, sempre entro 5 giorni, l’elenco dei lavoratori impiegati nel mese precedente.Cambia anche il comma per disapplicare la nuova disciplina. Ora, la disapplicazione avviene qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza, dei seguenti requisiti:a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi di-chiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale norma non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Ravvedimento operoso

Viene abrogata la norma che consentiva l’applicazione del ravvedimento operoso in versione “estesa” solo ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzi delle Dogane e Monopoli.Pertanto, tutte le riduzioni sulle sanzioni previste dal ravvedimento valgono anche per i tributi locali (IMU e TASI in testa).L

Impatriati

Si modifica la norma contenuta nel decreto Crescita (art. 5, D.L. n. 34/2019) che ha ridefinito le regole per l’applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli. In particolare, si prevede che a partire dal periodo d’imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia e risultano beneficiari del regime sugli impatriati (art. 16, D.Lgs. n. 147/2015), si applicano le nuove norme (contenute nel decreto Crescita):- sulle percentuali di agevolazione dei redditi e sulle condizioni per l’accesso al beneficio;- sulle agevolazioni per le nuove attività di impresa;- sul prolungamento del beneficio in presenza di figli o di acquisto immobili residenziali;- sull’ampliamento del beneficio nelle regioni del Mezzogiorno.

Esterometro

Cambia la periodicità di presentazione della comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (c.d. esterometro). L’attuale trasmissione mensile lascia il posto a quella trimestrale. Pertanto, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma, la trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Modello 730

Cambia la tempistica di presentazione della dichiarazione, ma con effetto dal 1° gennaio 2021; infatti i soggetti interessati possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 2, del 5 e dell’8per mille:a) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;b) entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.Invece i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, inviano le dichiarazioni entro:a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.Infine, tra le altre cose, si segnala che passa dal 7 marzo al 16 marzo il termine per il rilascio della Certificazione Unica.

Bollo su fatture elettroniche

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con due versamentiaventi cadenzasemestrale, da effettuare rispettivamente entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno.

Lotteria degli scontrini

Scontrino telematico e pagamenti con POS

Slitta dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020 l’entrata in vigore della nuova lotteria.Inoltre, viene disposto che nel caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.Scompare, quindi, la sanzione da 100 a 500 euro in caso di rifiuto.

Il credito d’imposta sulle transazioni tramite POS (30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate) spetta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.A partire dal 2021, i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico (in pratica, incassano tramite POS), dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Le modalità operative e tecniche saranno definite con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.Scompare, inoltre, la norma che prevedeva sanzioni in caso di rifiuto, da parte dell’esercente, di pagamento tramite il POS (art. 23).L

IVA autoscuole

Si attenua l’applicazione dell’IVA sulle autoscuole. L’esenzione non sarà più applicabile, dal 1° gennaio 2020, solo per le patenti B e C1.Inoltre, il pagamento dell’IVA al 22% non sarà retroattivo, a differenza di quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 79/E/2019.

Altre novità IVA

L’IVA passa dal 22% al 5% per gli assorbenticompostabili o lavabili.Inoltre, è stabilita l’esenzione IVA per i galleggianti antiincendio, le gru galleggianti, mobili, i ponti di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonché le piattaforme galleggianti mobili, o sommergibili in quanto non destinati all’agevolazione del trasporto internazionale alla navigazione o a opere a servizio della navigazione.

Dividendi alle società semplici

Scompare la doppia imposizione economica sui dividendi distribuiti alle società semplici.In particolare, viene previsto che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.Gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione:a) per la quota imputabile a soggetti IRES tenuti all’applicazione della norma sulla tassazione dei dividendi e interessi (art. 89 TUIR), sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;b) per la quota imputabile a soggetti tenuti all’applicazione della norma sui dividendi per le imprese individuali (art. 59 TUIR) sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;c) per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all’impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (art. 27, comma 1, D.P.R. n. 600/1973). In tal caso, la ritenuta è operata sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.

Interessi sui debiti fiscali

Vengono ridotti gli interessi da versare quando si paga a rate le imposte dovute (IRPEF, IRES, IRAP o IVA etc.) o quando si salda un debito con l’agente della riscossione.Dal 1° gennaio 2020 il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo sarà determinato in misura unica compresa tra lo 0,1 e il 3 per cento (attualmente si oscilla tra lo 0,5 e il 4,5 per cento).

Viene rivisto l’impianto sanzionatorio per alcuni dei reati fiscali.Per il reato di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000):- la pena è da due anni a quattro anni e sei mesi (invece di cinque);- non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette. La pena è fissata da due a cinque anni nel caso di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74/2000).Resta fissa a 100.000 euro la soglia di punibilità per il reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate (art. 10-bis, D.Lgs. n. 74/2000) e omesso versamento di IVA.Sale a 200.000 euro la soglia per applicare la confisca per sproporzione.Infine, si estende la responsabilità penale per le persone giuridiche comprendendo i reati di dichiarazione fraudolenta, quella attraverso fatturazione o documentazione oppure attraverso altri artifizi, l’emissione di false fatturazioni, l’occultamento e distruzione di documentazione contabile e la sottrazione fraudolenta al pagamento d’imposte.

Reati fiscali

Compensazione debiti fiscali-crediti PA

La possibilità di compensare i crediti certificati e vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per pagare i debiti tributari vale anche per gli anni 2019 e 2020. L

Altre novità

Tra le tante altre novità, si segnala:- l’aumento della tassa di soggiorno per alcune città;- l’estensione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dei veicoli da parte dei portatori di handicap anche ai motori ibridi o elettrici (cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico).