Un’importante novità è rappresentata dall’obbligo di utilizzare i canali telematici in presenza di compensazioni di qualunque importo. A tale proposito, si ricorda che – prima che intervenissero le nuove norme – era previsto l’obbligo dell’utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate:

1) per i soli titolari di partita IVA in caso di modello F24 a debito con compensazione di crediti imposte dirette, IVA, addizionali, IRAP, ritenute e crediti d’imposta di cui al quadro RU del modello Redditi;

2) per tutti i contribuenti in caso di presentazione del modello F24 con saldo zero.

Ora, invece, sono interessati anche i privati in qualunque caso di compensazione di cui al punto 1) sopra riportato. Solo in caso di modello F24 a debito senza compensazione resta ancora in piedi la possibilità di utilizzare, in alternativa, i servizi di home banking (i privati possono, addirittura, servirsi anche del modello cartaceo).