Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche e, in generale, gli enti che esercitano l’opzione ex legge n. 398/1991, vi è l’obbligo di fattura elettronica solo in caso di proventi superiori a 65.000 euro. In questa ipotesi, la fattura deve essere emessa per loro conto dal cessionario o committente, secondo la modalità di fatturazione c.d. self-billing. La fatturazione con la metodologia del self-billing non è equiparabile all’emissione di un’autofattura, ma va intesa come una normale fattura elettronica, che transita attraverso il Sistema di Interscambio.

Il decreto legislativo sulla fatturazione elettronica (D.Lgs. n. 127/2015) è stato modificato dal D.L. n. 119/2018; viene previsto l’esonero e la modalità di fatturazione self-billing per gli enti che hanno esercitato l’opzione fiscale di cui alla legge n. 398/1991 (in base all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, “sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta”).
Sempre per tali enti, nel decreto fiscale 2019, era stato previsto che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità venissero adempiuti dai cessionari; la legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 56) ha abrogato tale disposizione, resta pertanto in vigore solo il regime di esonero dalla fatturazione elettronica e la modalità di fatturazione self-billing.
Per fruire dell’esenzione, gli enti che hanno esercitato l’opzione di cui alla legge 398/1991, devono avere conseguito nel periodo d’imposta precedente – e quindi nel 2018 – dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
Per tali soggetti, l’emissione della fattura elettronica rappresenta una facoltà, non sono pertanto obbligati alla sua emissione in formato elettronico, potranno continuare l’emissione della fattura nella modalità cartacea; nel caso di ricezione della fattura, tali enti, se il proprio fornitore è un soggetto che opera in regime ordinario, saranno destinatari dell’emissione della fattura elettronica ma nel contempo avranno diritto ad avere una copia su carta.
Nel caso i proventi superino l’importo di 65.000 euro, gli enti ex legge n. 398 si devono assicurare che la fattura elettronica sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta (modalità di emissione self-billing).
La fatturazione con la metodologia del self-billing non è equiparabile all’emissione di un’autofattura, ma va intesa come una normale fattura elettronica.
La normativa IVA consente che la fattura sia emessa, oltre che dal cedente/prestatore oppure da un terzo, anche dal cliente per conto del fornitore (self billing), ferma restando la responsabilità di quest’ultimo (art. 21, comma 1, D.P.R. n. 633/1972).
La modalità di fatturazione self billing viene gestita nel nuovo sistema di fatturazione elettronica obbligatoria che transita dal Sistema di Interscambio.
Si può facilmente prevedere che l’ente non riceverà la fattura tramite il canale del SdI, perché il file XML conterrà la PEC o il codice destinatario del cliente. Quindi le parti dovranno concordare le modalità con le quali il cliente dovrà trasmettere all’ente la sua fattura di vendita oltre che la ricevuta di consegna attestante la corretta emissione della suddetta fattura.
In merito ai soggetti interessati da tale novità, negli atti parlamentari relativi alla conversione del D.L. n. 119/2018, viene precisato che tale norma è rivolta solo alle associazioni sportive; la norma è chiara, è rivolta agli enti che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991, pertanto vi rientrano non solo i soggetti indicati in tali articoli (ASD e SSD), ma anche coloro che possono esercitare l’opzione ivi prevista e fino a quando non entrerà in vigore il titolo X del Codice del Terzo settore, saranno interessati dell’opzione anche gli enti senza scopo di lucro prima indicati.