Dal 1° gennaio 2020, quasi sicuramente, le regole di accesso saranno riviste radicalmente. Allo stato attuale, però, nulla è ancora certo, a parte l’abrogazione, ancor prima della sua entrata in vigore (in programma dal 2020), della tassazione con aliquota piatta del 20% per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi annui compresi tra 65.000 euro e 100.000 euro. Pur non essendoci certezze, dalle prime bozze della legge di Bilancio è possibile farsi un’idea della direzione in cui si va. Pertanto, pur con la massima prudenza, proviamo a riassumere quali potrebbero essere le principali novità che attendono il popolo delle piccole partite IVA. Ma per poter cogliere l’evoluzione della norma, occorre partire dall’attuale situazione.

Le attuali regole sulla flat tax

Dal 1° gennaio 2019, il vecchio regime forfetario dei contribuenti che prevedeva una tassazione forfetaria con aliquota del 15%, su un reddito determinato mediante l’applicazione di alcuni coefficienti di redditività (dal 40% al 78%) a seconda della soglia dei ricavi/compensi differenziata per codice attività e con alcuni limiti per l’accesso (quali la presenza di determinati importi di beni strumentali o lo svolgimento di altre attività di lavoro) è stato trasformato radicalmente. Infatti, sino al 31 dicembre 2018, in presenza dei requisiti reddituali, per accedere alla tassazione agevolata del 15% occorreva il rispetto dei seguenti limiti:- non aver percepito 5.000 euro lordi per lavoro accessorio per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, e le spese per prestazioni di lavoro;- non avere beni strumentali superiori a 20.000 euro. Inoltre, tra le cause di esclusione erano previste le seguenti:- svolgere attività d’impresa, arti o professioni partecipando, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni, ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza;- aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro. Con la legge di Bilancio 2019 è stato fatto un lavoro di “pulizia” prevedendo, per tutti, un’unica soglia di accesso pari a 65.000 euro di ricavi/compensi e rivedendo, in senso più favorevole al contribuente, i vecchi limiti. In sintesi, dal 2019, pur essendo confermata l’aliquota agevolata del 15% (5% in caso di startup) l’accesso è stato riservato a chi ha percepito ricavi/compensi ragguagliati ad anno pari a 65.000 euro a prescindere dal codice ATECO, pur essendo rimasti i precedenti coefficienti di redditività. Quindi, sono stati eliminati i vecchi limiti relativi alla presenza di redditi per altre attività di lavoro e ai beni strumentali. Ciò, soprattutto con riferimento al primo limite, ha spalancato la porta del regime forfetario a molti soggetti che hanno il “doppio lavoro” (ad esempio ai pensionati che svolgono un’attività d’impresa o professionale). Sono state anche modificate le cause di esclusione. Infatti, dal 1° gennaio 2019, non possono accedere al regime forfetario:- gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circolare 10 aprile 2019, n. 9/E):- per il primo requisito (partecipazione a società), se al 31 dicembre 2018 il contribuente si trovava in una delle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa già a partire dal 2019, lo stesso può comunque applicare nell’anno 2019 il regime forfetario, ma deve rimuovere la causa ostativa entro la fine del 2019, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2020;- l’altro requisito va verificato solo alla fine del periodo d’imposta. Pertanto, ciò ha permesso ad alcuni contribuenti di beneficiare per quest’anno del regime agevolato, pur presentando, nello stesso anno, situazioni che ne determineranno la fuoriuscita a partire dal prossimo anno.

Le novità in arrivo

Leggendo le bozze della Legge di bilancio è evidente che si vuole fare una “mezza marcia indietro”. Infatti, a parte la conferma del limite di ricavi/compensi a 65.000 euro per tutti e l’aliquota di tassazione del 15%, dovrebbero essere reintrodotti quasi tutti i vecchi limiti. In particolare, dal 1° gennaio 2020 sarebbero ammessi al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni se, al contempo, nell’anno precedente: a) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000; b) hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro svolte dall’imprenditore o dai suoi familiari. Inoltre, pur essendo confermate le attuali cause di esclusione, se ne dovrebbe aggiungere un’altra ovvero l’aver percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Rispetto a quanto si pensava in un primo momento, non dovrebbe essere riproposto il limite dei beni strumentali. Se anche ciò corrispondesse al vero, è comunque evidente che l’aver riproposto, anche se con limiti più alti, la causa di esclusione per chi svolge altre attività di lavoro determinerà la fuoriuscita di tutti coloro che avevano aderito dal 1° gennaio 2019 al nuovo regime, pur avendo altri redditi di lavoro.

Complicazioni in vista

Ciò, oltre all’evidente “danno” derivante dal dover applicare un regime di tassazione “ordinario”, comporterà inevitabili complicazioni. Non va dimenticato, infatti, che in caso di passaggio, dal regime forfetario alle regole ordinarie va operata la rettifica della detrazione IVA nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regole ordinarie. Resta, infine, da capire se scatterà anche per i forfetari, l’obbligo di fatturazione elettronica. In base alle attuali bozze del disegno di legge, l’unico vantaggio per aderire alla fatturazione elettronica (quindi ciò presuppone una scelta libera e non un obbligo) consiste nel beneficiare di un minor termine di decadenza dall’accertamento che verrebbe ridotto di un anno.