Dal 2020 la detraibilità del 19% sarà possibile soltanto nel caso di pagamento con bonifico bancario o postale oppure attraverso altri sistemi di pagamento tracciati. Restano espressamente escluse dall’obbligo del pagamento tracciato le detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici nonché alle detrazioni Irpef per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

La riformulazione del diritto alle detrazioni Irpef sulla base del reddito percepito dal soggetto che la sostiene, prevede che le detrazioni previste dall’articolo 15 del Tuir spetteranno per l’intero importo qualora il reddito complessivo del soggetto che le sostiene non ecceda €120.000, diventeranno invece detraibili pro quota, per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di €240.000, diminuito del reddito complessivo e €120.000, qualora reddito complessivo sia superiore a €120.000. Tale previsione comporterà che la percentuale di detrazione utilizzabile andrà sempre più ad assottigliarsi con la vicina arti del reddito complessivo alla quota di €240.000, azzerandosi totalmente con il raggiungimento di tale livello.