La legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) introduce, a decorrere dal 2020, un nuovo regime sostitutivo per imprenditori individuali e professionisti che abbiano, nell’anno precedente a quello di accesso, conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, compresi tra 65.001 e 100.000 euro.
Il regime sostitutivo costituisce il regime “naturale” per le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, arti o professioni, ivi incluse le imprese familiari, in possesso di determinati requisiti.
Viene consentito ai contribuenti che applicano il regime sostitutivo, essendo un regime naturale, la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, adottando comportamenti concludenti. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Aderendo al regime sostitutivo il reddito d’impresa o di lavoro autonomo viene determinato nei modi ordinari e tassato con imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari al 20%.
Ai contribuenti che applicano il regime sostitutivo è riconosciuto un consistente vantaggio contabile.
Possono accedere (e permanere) al regime sostitutivo i soggetti che svolgono un’attività d’impresa, arte o professione che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, compresi tra 65.001 e 100.000 euro.
Viene, altresì, previsto che quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Ulteriormente, non possono aderire al regime sostitutivo i contribuenti che nello stesso periodo d’imposta di eventuale fruizione del regime agevolato:
a) si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito quali:
– agricoltura e attività connesse e pesca (articoli 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/1972);
– vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
– commercio dei fiammiferi (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
– editoria (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
– gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
– rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, D.P.R. n. 633/1972);
– intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 (art. 74, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
– agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/1972);
– agriturismo (art. 5, comma 2, legge n. 413/1991);
– vendite a domicilio (art. 25-bis, comma 6, D.P.R. n. 600/1973);
– rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (art. 36, D.L. n. 41/1995);
– agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (art. 40-bis, D.L. n. 41/1995);
b) sono non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri UE, o in uno Stato aderente all’Accordo SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
c) effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili (di cui all’art. 10, comma 1, n. 8, D.P.R. n. 633/1972), ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi (di cui all’art. 53, comma 1, D.L. n. 331/1993);
d) partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 TUIR, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell’agevolazione in commento.
Il reddito d’impresa o di lavoro autonomo viene determinato nei modi ordinari: la quantificazione della base imponibile deve seguire i criteri di competenza e di cassa previsti per la determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni.
Una volta determinato il reddito imponibile secondo le richiamate modalità analitiche, allo stesso viene applicata un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP di cui al D.Lgs. n. 446/1997, pari al 20%.
In particolare, tali soggetti sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie; sono, inoltre, esclusidall’applicazione degli indicatori di affidabilità fiscale.
Non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti senza operare, all’atto del pagamento, la relativa ritenuta d’acconto.
Inoltre, i ricavi o i compensi percepiti da coloro che applicano il regime sostitutivo, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, non sono soggetti alla ritenuta d’acconto. A tal fine, come già accadeva per i contribuenti in regime di vantaggio, è necessario che il contribuente rilasci un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva in parola.
I contribuenti che applicano il regime sostitutivo del 20% sono tenuti a conservare i documenti emessi e ricevuti, in coerenza con quanto previsto dall’art. 22, D.P.R. n. 600/1973, nonché a presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità previste dal D.P.R. n. 322/1998.
I contribuenti in regime sostitutivo non addebitano l’IVA in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.
I soggetti che applicano il regime sostitutivo sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972:
– registrazione delle fatture emesse (art. 23);
– registrazione dei corrispettivi (art. 24);
– registrazione degli acquisti (art. 25);
– tenuta e conservazione dei registri e documenti (art. 39), fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
– dichiarazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis, D.P.R. n. 322/1998).