L’erogazione di un’ulteriore mensilità retributiva, denominata quattordicesima mensilità, in aggiunta alla retribuzione spettante per il mese di giugno di ciascun anno è prevista e regolamentata dai CCNL. Il periodo di maturazione non coincide con l’anno solare, come avviene per la tredicesima, ma va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo. I Principali CCNL che prevedono l’erogazione della quattordicesima mensilità sono:– Autotrasporto merci e logistica;- Commercio;- Studi professionali;- Assicurazioni;- Istituti e imprese di vigilanza;- Istituti di credito;- Turismo;- Operai agricoli e florovivaisti;- Nettezza urbana;- Edilizia;- Alimentari.

In generale la contrattazione collettiva individua nel dettaglio le voci retributive che costituiscono base di computo per il calcolo della mensilità aggiuntiva, ma soltanto alcuni CCNL indicano in maniera analitica gli elementi retributivi cui fare riferimento, mentre altri rinviano genericamente alla retribuzione globale di fatto, alla retribuzione normale o alla paga base.

Inclusione nella base di computo della quattordicesima mensilità

Voce retributivaBase di computo 14ma
Incentivi aziendaliSI
Indennità di turnoNO
Indennità lavoro straordinarioSI
Lavoro notturno/festivoCCNL
Indennità di reperibilità facoltativaNO
Indennità di maneggio denaroNO
Premio di produzioneNO
EdrCCNL

Le modalità di calcolo della quattordicesima mensilità variano a seconda che i dipendenti siano retribuiti in misura fissa su base mensile oppure ad ore. Nel primo caso l’importo spettante è pari ad una mensilità lorda dello stipendio ordinario; nel caso della retribuzione ad ore essa sarà determinata in base al divisore orario previsto dal CCNL applicato. In caso di rapporto di lavoro iniziato o terminato nel corso del periodo di riferimento, l’ammontare sarà riproporzionato con riferimento alla data di assunzione, considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario. Qualora si tratti di lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o a percentuale, il calcolo dell’importo della quattordicesima viene effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la maturazione del diritto, fatte salve diverse disposizioni contrattuali. La quattordicesima mensilità matura anche in corrispondenza di alcuni specifici eventi che possono manifestarsi durante lo svolgimento del rapporto di lavoro:- nel corso del periodo di prova o di preavviso;- in caso di assenze retribuite totalmente a carico del datore di lavoro, quali ad esempio i periodi di carenza per malattia, ferie, festività e di fruizione dei permessi retribuiti. – durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità, malattia o infortunio. In questo caso però i corrispondenti ratei di mensilità aggiuntiva che maturano restano a carico degli istituti previdenziali e assistenziali che erogano le competenze a loro carico.

Ai lavoratori part-time, in applicazione del principio di non discriminazione, spetta la quattordicesima per un importo che va riproporzionato in base all’orario di lavoro ridotto effettivamente prestato. 

La quattordicesima mensilità costituisce imponibile previdenziale del mese in cui viene erogata, secondo le regole ordinarie, in materia di contribuzione sia INPS che INAIL. Anche fiscalmente l’importo erogato concorre alla formazione della base imponibile a norma dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986.