Cona la conversione in legge del decreto legge sulle semplificazioni, viene concessa la rottamazione-ter anche ai soggetti che hanno saltato la rata del 7 dicembre. In questo caso, la dilazione terminerà il 2021 invece che il 2023. Ci sarà l’allineamento della rateazione della definizione delle risorse Ue a quella ordinaria, con previsione dunque di 18 rate, in luogo di 10, e il periodo di dilazione per le persone fisiche confluite nella rottamazione-ter dal saldo e stralcio, sarà ridotto a quattro anni.

La novità più attesa riguarda i debitori che avevano carichi inclusi nella rottamazione bis e non sono riusciti a versare entro lo scorso 7 dicembre le rate in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018. Per questi soggetti, la norma originaria prevedeva non solo la decadenza dalla rottamazione-bis ma anche il divieto di accesso alla definizione ter, con riferimento ai carichi in questione. Con la novella si dispone invece che anche le partite in esame possono accedere alla rottamazione-ter, senza alcuna condizione di ammissibilità. Bisognerà invece presentare l’apposito modulo Da 2018 entro il 30 aprile 2019.

In tale eventualità, la rateazione è sensibilmente inferiore a quella ordinaria. Si prevedono infatti, in alternativa alla rata unica al 31 luglio prossimo, 10 rate con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2019, e poi febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2020 e 2021. Rispetto alla disciplina di base, quindi, si perdono due anni di maggiore rateazione.

Trovano applicazione tutte le altre regole, compresa la tolleranza di cinque giorni di ritardo nel pagamento delle singole rate.

Va peraltro segnalato che invece permane l’obbligo del rispetto della scadenza del 7 dicembre quale condizione di accesso alla definizione delle liti pendenti, con riferimento a pretese tributarie che includono carichi indicati nella rottamazione bis (ad esempio, impugnazione dell’avviso di accertamento per il quale i due terzi sono stati affidati all’agente della riscossione).

Relativamente alla definizione delle risorse Ue, la modifica prevede l’aumento del numero delle rate annuali, a partire dal 2020, da due a quattro, ferma restando la scadenza del 2023.

Per il saldo e stralcio, le novità intervengono sulle ipotesi di confluenza nella rottamazione-ter. Si tratta dei casi in cui il debitore non abbia il valore Isee inferiore a 20.000 euro e/o abbia incluso carichi diversi da quelli di legge (ad esempio, somme da accertamenti esecutivi). Si dispone in primo luogo che la norma speciale operi solo per le persone fisiche. Sembra quindi di capire che le istanze SA – ST trasmesse da persone giuridiche saranno considerate prive di qualunque effetto.

È inoltre chiarito che le persone fisiche interessate saranno ammesse d’ufficio alla rottamazione-ter, in presenza dei requisiti di legge, con una dilazione che viene dimezzata rispetto alla originaria formulazione. In questo modo, la scansione temporale dei “confluiti”, che inizia con la rata di novembre 2019, coincide con quella degli altri debitori e dunque termina a novembre 2023.

Infine, se nell’istanza di stralcio errata sono inclusi debiti indicati nella rottamazione bis, per i quali non è stata rispettata la scadenza del 7 dicembre, la rateazione si conclude nel 2021, alla pari degli altri casi simili.