L’Agenzia delle Entrate ha precisato che i D.M. del 23 marzo 3018 e 28 dicembre 2018 hanno introdotto, tenuto conto di quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 9-bis, del D.L. n. 50 del 2017, ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli ISA.

In particolare, è stato previsto che i 175 ISA approvati non si applichino nei confronti dei contribuenti che si avvalgono:

a) del regime forfetario agevolato, di cui all’art. 1, co. 54-89, della l. n. 190/2014;

b) del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011, e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

Tanto premesso poiché le tipologie di soggetti che possono usufruire del regime agevolato forfetario previsto dalla l. n. 398/1991 determinano il reddito imponibile applicando un coefficiente stabilito dall’art. 2, comma 5 della medesima legge all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, tali soggetti sono pertanto esclusi dall’applicazione degli ISA e non devono compilare i relativi modelli.

Tuttavia, i medesimi soggetti per quanto siano esclusi dalla compilazione degli ISA, possono comunque beneficiare della proroga dell’invio delle dichiarazioni al 30 novembre 2019.

Sempre con riferimento all’ambito soggettivo di applicazione degli indici di affidabilità, l’Agenzia ha precisato che non sono escluse dalla loro compilazione le cooperative di consumo a mutualità prevalente.

Infatti, sono escluse dalla compilazione degli stessi solo le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. Tuttavia, mutuando i chiarimenti resi con la circolare n. 110/E/1999 (in materia di studi di settore) l’Agenzia ha chiarito che nel caso di attività svolte dalla stesse in via non esclusiva, potrà essere fornita indicazione nelle note aggiuntive laddove si ritenga che il perseguimento di fini mutualistici possa aver inciso in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali condizionando negativamente il risultato della applicazione degli ISA.