Bonus Pubblicità

Il Decreto Sostegni bis proroga per il biennio 2021 e 2022 il regime speciale in vigore nel 2020, definendo le regole per il bonus pubblicità.

Nel biennio 2021-2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% per tutti gli investimenti pubblicitari effettuati.

È quanto prevede il decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021, commi 10, 12 e 13), che uniforma la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti sui media radiotelevisivi a quella per gli investimenti pubblicitari sui giornali.

Ma è l’unica novità. Viene esteso l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta e viene fissato un nuovo sportello per la prenotazione del bonus.

Con il decreto Sostegni bis si riscrive il comma 1-quater dell’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017 (norma istitutiva dell’agevolazione), estendendo il regime straordinario anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive. Le nuove disposizioni corrette prevedono ora che, limitatamente agli anni 2021 e 2022, per entrambi i canali, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati. In pratica, con tale intervento si ha una disciplina unica sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti sui media radiotelevisivi, con requisiti di ammissibilità e modalità di calcolo uguali. Per i due settori, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione, con la conseguenza che: (1) nel 2021 possono accedere al credito d’imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che: – programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2020; – non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2020; – che inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2021; (2) nel 2022 possono accedere al credito di imposta le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che: – programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2021; – non hanno effettuato investimenti pubblicitari nel 2021; – inizieranno la loro attività nel corso dell’anno 2022.

Altra novità apportata con il decreto Sostegni bis riguarda gli investimenti agevolabili. Riprendendo quanto già previsto dalla disciplina speciale per il 2020, con la nuova disposizione si ammette al credito d’imposta anche gli investimenti pubblicitari su radio e tv nazionali non partecipate dallo Stato. Per il 2021 e il 2022, pertanto, il credito d’imposta spetta per le spese per campagne pubblicitarie:- su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale; – sulle emittenti televisive e radiofonicheanalogiche o digitali, locali o nazionali non partecipate dallo Stato.

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