Assegno per i figli minorenni
Entra in vigore dal 1° luglio l’assegno temporaneo per i figli minori.
La misura prevede il riconoscimento di un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente possieda congiuntamente dei seguenti requisiti:
- a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l’assegno deve cumulativamente:
- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- 2) essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- 3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
- 4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
- b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE.
L’importo dell’ assegno spettante viene determinato applicando la tabella allegata al decreto in base alle soglie ISEE e in relazione al numero dei figli minori. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato secondo le istruzioni indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021. Per le domande presentate entro il 30 settembre2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore.
A decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.