Esonero Contributivo Decreto Sostegni bis

La conversione del Decreto Sostegni bis apporta numerose misure a favore dei contribuenti, tra queste troviamo l’esonero contributivo per i professionisti ed i lavoratori autonomi.

Per poter beneficiare dell’esonero, è indispensabile la regolarità contributiva.

La regolarità contributiva sarà verificata d’ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021, viene, pertanto, sancito che la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Questa è la data ultima entro la quale gli interessati potranno regolarizzare la propria posizione, fermo restando il recupero, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.

Requisiti di accesso

Per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, il beneficio è subordinato alle condizioni del possesso, nel periodo di imposta relativo al 2019:· di un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro· e della riduzione del fatturato o dei corrispettivi (relativi all’attività lavorativa in oggetto), nell’anno 2020, pari ad almeno il 33% (rispetto all’anno precedente).Gli interessati non devono essere titolari di pensione diretta o di un rapporto di lavoro subordinato salvo il rapporto di lavoro intermittente.

Rinvio delle scadenze contributive

Nelle more dell’entrata in vigore del (dei) decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, assunti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che definiscono i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero l’INPS ha rinviato al 20 agosto 2021 il pagamento della prima rata dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi e per lo stesso motivo sono esonerabili gli acconti del 2021 da saldare entro il 31 dicembre 2021.

Ciò vale anche per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103. Si ricorda peraltro che l’esonero riguarda le sole quote di competenza 2021 in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e che non solo l’esonero stesso è condizionato alla regolarità contributiva ma anche l’accredito contributivo della contribuzione oggetto di esonero avviene solo se la quote di contribuzione non esonerata è versata integralmente.

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