Assegno temporaneo per figli a carico

L’assegno temporaneo per le famiglie con figli a carico minori di 18 anni è una misura alternativa all’ANF riconosciuto in via ordinaria ai lavoratori dipendenti che, a partire dallo scorso mese di luglio, spetta a:

– lavoratori autonomi;

– disoccupati;

– coltivatori diretti;

– coloni e mezzadri;

– titolari di pensione da lavoro autonomo.

La nuova misura (D.L. 8 giugno 2021, n. 79 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 112) è applicabile unicamente al periodo “ponte” che intercorre tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021. Da gennaio 2022 sarà sostituita dall’assegno unico universale, il nuovo strumento unico di sostegno alle famiglie italiane con figli applicabile in via strutturale ed ordinaria.

A chi spetta

Hanno diritto all’assegno temporaneo per i figli i nuclei familiari che non accedono all’ANF e in presenza di figli di età inferiore ai 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affido preadottivo. Sono inoltre previsti, cumulativamente, i seguenti requisiti:

– essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

– essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

– essere residente e domiciliato in Italia e avere a carico figli di età inferiore ai 18 anni compiuti;

– essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

– essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

N.B. I requisiti suindicati devono essere presenti non solo al momento della presentazione della domanda ma devono anche persistere ed essere rispettati per tutta la durata del beneficio, ovvero per il secondo semestre 2021.

Come presentare domanda

La domanda per il riconoscimento dell’assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica all’INPS, direttamente ovvero presso gli istituti di patronato, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. La domanda va presentata una sola volta per ciascun figlio, attraverso uno dei seguenti canali:

1. portale web, se si è in possesso del codice PIN dispositivo oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

2. patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Efficacia retroattiva della domanda e arretrati

La decorrenza dell’assegno è fissata a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa, ma bisogna prestare molta attenzione a quando questa viene presentata con riferimento agli eventuali arretrati. Viene infatti previsto che se la domanda è presentata entro il 30 settembre 2021, il beneficiario conserva il diritto di percepire le mensilità arretrate sin dal mese di luglio 2021. Qualora la domanda venga presentata dopo il 1° ottobre, le mensilità a cui avrebbe avuto diritto dal 1° luglio 2021 sono di fatto “perse” e avrà diritto solo all’assegno temporaneo per i mesi ricompresi tra quello di presentazione della domanda e dicembre 2021.

Casi particolari

L’assegno “ponte” è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Inoltre, sono compatibili con l’assegno temporaneo le seguenti misure:

1. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

2. assegno di natalità;

3. premio alla nascita e fondo di sostegno alla natalità;

4. detrazioni fiscali per figli a carico;

5. assegni familiari (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste gestioni ed i pensionati delle gestioni speciali lavoratori autonomi).

N.B. E’ in ogni caso esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare ANF.

Nel caso di genitori separati o divorziati, in casi particolari (affido condiviso, ecc.), l’assegno può essere erogato al 50% sull’IBAN di ciascun genitore. Nei casi di affido esclusivo ad uno dei genitori, l’assegno spetta interamente al genitore affidatario.

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