Crisi d’impresa

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, la legge 21 ottobre 2021 n. 147, di conversione con modifiche del D.L. n. 118/2021.

Molteplici le proroghe previste nel testo finale del provvedimento. In particolare:

Nuova procedura di composizione negoziata

Con la legge di conversione diventa definitiva la disciplina dell’istituto della composizione negoziata della crisi, che sarà applicabile a decorrere dal 15 novembre 2021 (articoli da 2 a 19). Della nuova procedura può avvalersi l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’istanza di composizione negoziata della crisi non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, o per l’accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge n. 3/2012 (art. 23, comma 2). La procedura è attivabile su iniziativa volontaria dell’imprenditore mediante il deposito di una domanda, da eseguirsi presso una piattaforma telematica accessibile attraverso il sito istituzionale della Camera di Commercio competente territorialmente in base al luogo in cui si trova la sede legale dell’impresa con cui l’imprenditore richiede la nomina di un esperto indipendente che avrà il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati. L’esperto sarà nominato da una commissione costituita presso la Camera di Commercio capoluogo della regione, scelto tra i soggetti inseriti in un apposito elenco al quale possono iscriversi (previa domanda) professionisti o altri soggetti di esperienza e in possesso di una specifica formazione. Per individuare una soluzione adeguata per il superamento della situazione di crisi in cui versa l’impresa, l’esperto avrà a disposizione 180 giorni, termine prorogabile su accordo tra le parti. L’imprenditore (contestualmente all’attivazione della procedura o successivamente) può ricorrere al Tribunale per richiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio: dal giorno della pubblicazione della predetta istanza, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari. Con il ricorso alla procedura si beneficia di una serie di misure premiali di carattere fiscale, tra cui la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari e la rateizzazione in 6 anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo. L’accesso alla procedura è consentito anche:

– a più imprese appartenenti al medesimo gruppo (art. 13);

– alle imprese sotto soglia ovvero imprenditori al di sotto dei seguenti parametri di riferimento: attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi complessivi annui non superiore a 200.000 euro; debiti di ammontare non superiore a 500.000 euro, compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato. In tal caso, l’istanza può essere presentata all’organismo di composizione della crisi oppure al segretario generale della Camera di Commercio (ai sensi dell’art. 17);

Concordato semplificato

Via libera anche al nuovo l’istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, la cui disciplina è dettata dall’art. 18. La proposta di concordato semplificato può essere presentata dall’imprenditore qualora la procedura di composizione negoziata si concluda infruttuosamente. Valutata la ritualità della proposta, acquista la relazione finale e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, il Tribunale nomina un ausiliario, che formula un parere, che, unitamente alla proposta e alla relazione finale dell’esperto, deve essere comunicata ai creditori, i quali possono proporre opposizione all’omologazione. Il concordato viene omologato quando assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, il Tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.

Modifiche alla legge fallimentare

L’art. 20 apporta una serie di modifiche alla legge fallimentare.In particolare, si interviene sui seguenti articoli:

Vengono inoltre inseriti nella legge fallimentare i seguenti articoli:

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