Rendicontazione degli Enti del Terzo Settore

La Nota Operativa n. 14/2021 pubblicata dall’Accademia Romana di Ragioneria, individua le modalità di tenuta della contabilità e la redazione del Bilancio degli Enti del Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

La contabilità degli Enti del Terzo settore

Le regole e le modalità di tenuta delle scritture contabili da parte di tutte le imprese commerciali, estendibili anche agli enti non commerciali, quindi anche agli Enti del Terzo settore sono riportate nel Codice civile, negli articoli 2214 e seguenti. Il Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017) inoltre, detta specifiche disposizioni in merito alla tenuta e conservazione delle scritture contabili a seconda che gli Enti del Terzo settore siano considerati enti non commerciali o commerciali. Le scritture contabili dell’ente commerciale possono essere di due tipi: 1) ad uso “interno”, ai fini di dimostrare agli associati come vanno o come sono andate le entrate e le uscite dell’Ente; 2) ad uso “esterno o fiscale”. In tale caso le scritture dovranno avere la forma richiesta dalla legge. In particolare, il Codice del Terzo settore ha specificamente previsto un obbligo generale a carico degli Enti del Terzo settore di tenere i seguenti libri sociali:

– il libro degli associati o aderenti;- il libro delle adunanze dell’organo di amministrazione;

– il libro degli eventuali altri organi sociali (generalmente l’assemblea);

– il libro dell’organo di controllo (se istituito).

Le principali operazioni di gestione che generalmente vengono effettuate dagli Enti del Terzo settore, al pari delle imprese, si possono classificare in:

– operazione di finanziamento (contributi, prestiti, conferimenti degli associati);

– operazione di investimento (acquisto di beni strumentali o non strumentali, di servizi);

– operazione di disinvestimento (vendita di beni).

Tutte le suddette operazioni di gestione devono essere rilevate nella contabilità dell’ente allo scopo di predisporre, al termine dell’esercizio, il relativo bilancio. Inoltre è necessario adottare una contabilità separata:

– per l’attività commerciale svolta dagli Enti del Terzo settore;

– per gli enti religiosi civilmente riconosciuto ai fini di accedere alla normativa del Terzo settore;

– per i centri di servizio per il volontariato, per le risorse provenienti da fonte diversa dal fondo unico nazionale.

Il bilancio degli Enti del Terzo settore

L’Accademia Romana di Ragioneria sottolinea che gli ETS che esercitano in maniera esclusiva o prevalente attività di natura commerciale, indipendentemente dalla dimensione economica, devono tenere la contabilità in base a quanto disposto dall’articolo 2214 del Codice civile e dovranno predisporre il bilancio in conformità a quanto richiesto alle società di capitali. Il nuovo principio contabile ETS specifica che i destinatari principali delle informazioni economiche – finanziarie sono coloro che forniscono risorse sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza alcuna aspettativa di un ritorno e i beneficiari dell’attività svolta dagli ETS. Con riferimento al principio della continuità, la direzione dell’Ente può predisporre un budget o un bilancio previsionale che dimostri la disponibilità, almeno per i successivi 12 mesi, di risorse sufficienti atte a svolgere le proprie attività nel rispetto delle obbligazioni assunte. Il bilancio viene inteso come insieme di prospetti contabili quantitativi e qualitativi degli Enti del Terzo settore, finalizzato a fornire una rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale, e del risultato economico del periodo e rappresenta, pertanto, il principale strumento con il quale l’organizzazione dell’ente può soddisfare le esigenze conoscitive dei propri associati. Per quanto concerne i bilanci redatti secondo il principio di cassa è da precisare che ai fini del calcolo della totalità delle entrate, occorre escludere quelle relative a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell’ente, e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie. Il bilancio degli enti di Grandi dimensioni è composto da:

1) Stato patrimoniale: esprime le attività e passività cumulate alla data di chiusura dell’esercizio;

2) Rendiconto gestionale: esprime costi e ricavi di competenza relativi ai 12 mesi rendicontati;

3) Relazione di missione: al pari della Nota integrativa di cui all’articolo 2427 c.c., integra le informazioni contenute nello Stato patrimoniale e nel Rendiconto gestionale.

Ai suddetti documenti del bilancio vanno eventualmente aggiunti:

– la Relazione dell’Organo di controllo (Collegio sindacale, Sindaco unico o Revisore) che riassume le attività di controllo svolte nell’esercizio e formula osservazioni e proposte in merito ai suddetti documenti e all’eventuale bilancio sociale;

– il Bilancio sociale.

La mancanza di uno dei suddetti documenti rende la delibera di approvazione del bilancio annullabile.

Il bilancio degli enti di Piccole dimensioni è formato dal:

1) Rendiconto per cassa (entrate e uscite di cassa).Gli Enti se superano anche per un solo esercizio i 220.000 euro devono tornare a predisporre il bilancio in forma ordinaria di cui al 1° comma dell’art. 13 del D. Lgs. 117/2017. Il documento è corredato da una dettagliata analisi di compilazione degli schemi e modelli. I nuovi schemi di rendicontazione obbligatori degli Enti del Terzo settore, a partire dall’anno 2021, a seconda che si ricada nell’una o nell’altra situazione di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 117/2017, hanno lo scopo di garantire una maggiore uniformità delle modalità di rendicontazione delle risorse economiche e finanziarie che a vario titolo provengono agli Enti del Terzo settore. I Modelli saranno obbligatori per rendicontare il bilancio 2021 da approvare nella primavera dell’anno 2022.

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