Visto di conformità per i Bonus Edilizi
Per i Bonus Edilizi e per il Superbonus 110% si renderà necessario apporre il visto di conformità e asseverare la congruità delle spese sostenute, sia per le cessioni che per lo sconto in fattura. Nel caso in cui, invece, il superbonus venga utilizzato direttamente dal beneficiario, senza optare per la sua cessione o sconto in fattura, sarà necessaria soltanto l’apposizione del visto di conformità. Per quanto riguarda il visto di conformità che dovrà essere rilasciato in queste nuove ipotesi, resta confermato che dovrà trattarsi di un “visto leggero” che dovrà verificare anche la presenza delle apposite asseverazioni tecniche, da rilasciarsi a cura dei soggetti a ciò abilitati. I soggetti che potranno apporre questi nuovi visti di conformità e i tecnici abilitati alle nuove asseverazioni, sono infatti gli stessi ai quali tali attività è stata demandata finora in relazione al superbonus. Per quanto attiene ai visti di conformità si tratta degli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e in quello dei consulenti del lavoro nonché dei soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria e dei responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32, D.Lgs. n. 241/1997.
Di seguito il dettaglio delle tipologie di opzioni e detrazioni edilizie per cui verrà esteso l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni sulla congruità delle spese, da parte dei professionisti abilitati a queste attività.
Ampliamento del visto di conformità nel superbonus
Il primo intervento operato dal decreto Controlli agisce direttamente sull’art. 119 del D.L. n. 34/2020, estendendo l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il superbonus 110% sia utilizzato direttamente dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Si introduce pertanto un obbligo ulteriore di apposizione del visto di conformità che al momento, invece, è richiesto soltanto nel caso di opzione, in luogo della fruizione diretta del superbonus 110%, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
Nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente dal contribuente beneficiario del superbonus, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, l’obbligo di apposizione del visto di conformità sarà comunque escluso. In queste situazioni, infatti, l’Agenzia delle Entrate è già in grado di effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata. Nessun richiamo alla necessità, nel caso sopra descritto, di ottenere anche l’asseverazione della congruità delle spese sostenute da parte del tecnico abilitato.
Estensione del visto di conformità per gli altri bonus edilizi
Il secondo intervento di ampliamento del visto di conformità, operato dal decreto Controlli, riguarda invece direttamente le agevolazioni edilizie previste dal comma 2 dell’art. 121, D.L. n. 34/2020. Nel caso in cui il beneficiario opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura delle detrazioni fiscali per lavori edilizi elencati nella disposizione normativa sarà dunque necessario, al contrario di quanto finora previsto, richiedere l’apposizione del visto di conformità al momento dell’esercizio dell’opzione. Per questi bonus il decreto Controlli richiede espressamente anche l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
I bonus edilizi sui quali scatterà pertanto l’obbligo di apposizione del “visto leggero” di conformità e di asseverazione tecnica, sono:
a) recupero del patrimonio edilizio (art. 16-bis, comma 1, lettere a-b, TUIR);
b) efficienza energetica (art. 14, D.L. n. 63/2013);
c) adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, D.L. n. 63/2013 e art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020);
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019);
e) installazione di impianti fotovoltaici (art. 16-bis, comma 1, lettera h, TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 119, D.L. n. 34/2020);
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art. 16-ter, D.L. n. 63/2013 e art. 119, comma 8, D.L. n. 34/2020).
Da quando decorrono i nuovi obblighi?
Per quanto attiene all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, il decreto Controlli, per espressa previsione normativa, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (dal 12 novembre 2021) e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Per quanto riguarda però l’estensione dell’obbligo di rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni tecniche sarà necessaria, prima della sua concreta attuazione, una modifica ai modelli di esercizio delle opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura. Attraverso tale modifica si dovrà infatti prevedere che l’apposizione del visto di conformità (e delle asseverazioni tecniche) diventi elemento essenziale in assenza del quale il modello non potrà essere inoltrato, anche in presenza degli interventi sopra elencati individuati con l’apposito codice numerico dalle istruzioni alla compilazione del modello stesso.