Supebonus, gli adempimenti per i contribuenti

Il Decreto Antifrode è stato introdotto con il dichiarato fine di prevenire e scongiurare la fittizia creazione di crediti inesistenti. Si tratta di misure particolarmente insidiose volte a verificare preventivamente la veridicità delle somme indicata e, quindi, la sussistenza dei requisiti per il credito. In tale contesto, però, oltre ad onerare il contribuente di ulteriori obblighi (e quindi costi), i professionisti sono tenuti a rigorosi controlli, tra cui gli adempimenti antiriciclaggio, che potrebbero determinare conseguenze sanzionatorie in caso di irregolarità.

Decreto antifrode: novità

Il Decreto Antifrode (Dl 157/2021) ha introdotto numerose misure volte a controllare in via preventiva i crediti d’imposta derivanti dagli interventi edilizi agevolati sugli immobili. Al contempo sono stati estesi gli adempimenti cui saranno tenuti i contribuenti per il riconoscimento di tale credito d’imposta.

In particolare, è stato previsto:


Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi per gli interventi rientranti nel Superbonus 110%

Il Dl 157/2021, intervenendo sul testo dell’articolo 119, Dl 34/2020, ha introdotto adempimenti in capo al contribuente che voglia detrarre il bonus nella propria dichiarazione.

In particolare, deve presentare all’agenzia delle Entrate e all’ENEA:

Ne consegue così che in tutti i casi in cui l’interessato presenti la dichiarazione avvalendosi di un intermediario abilitato sarà tenuto al visto di conformità.

Tale visto dev’essere rilasciato dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (individuati dalle lettere a) e b) del Dpr 322/1988), ossia gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti nel registro dei revisori legali; i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, o dal responsabile del CAF.

Con riferimento al contenuto del visto di conformità, il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate prot. n. 312528 del 12 novembre 2021 impone al soggetto che lo rilascia di verificare la presenza delle asseverazioni rilasciate dai professionisti incaricati e che essi abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile (come previsto dall’articolo 119, comma 14, Dl 34/2020). Di tale verifica dovrà chiaramente darsi conto all’interno del visto di conformità;

L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento ed attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione.

I parametri da utilizzare per l’asseverazione della congruità delle spese sono indicati nel Dm 8 agosto 2020 del ministero dello Sviluppo economico.

In particolare, si veda la tabella seguente.

Contenuto e presentazione dell’asseverazione
Contenuto dell’asseverazioneRispondenza degli interventi ai requisiti tecnici richiesti dal Dl 34/2020; verifica che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili; congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto Requisiti ecobonus; apposizione della data, sottoscrizione e timbro del tecnico abilitato; richiamo agli articoli 47, 75 e 76, Dpr 28 dicembre 2000, n. 445; indicazione della pec del tecnico abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’articolo 6; indicazione della polizza assicurativa del tecnico con massimale di polizza adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro; indicazione della società assicuratrice, del numero della polizza, dell’importo complessivo assicurato, della disponibilità residua della copertura assicurativa, che dev’essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.
Modalità di trasmissioneL’asseverazione, previa registrazione da parte del tecnico abilitato, è compilata on line nel portale informatico ENEA dedicato, secondo dei modelli prestabiliti e fissati dallo stesso provvedimento dell’agenzia delle Entrate. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa all’ENEA attraverso il suddetto portale.
Termine di presentazione90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi; se invece sono state trasmesse asseverazioni per stato di avanzamento lavori, esse devono comunque essere seguite, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione conclusiva.
SanzioniAi soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa, ferma restando l’eventuale responsabilità penale.

Inoltre, i parametri per le asseverazioni sono indicati anche da:

Detti criteri devono poi essere integrati (secondo quanto dispone l’articolo 1, Dl 157/2021), con l’indicazione di valori massimi per talune categorie di beni stabiliti dal ministero della Transizione ecologica, con decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

Tale adempimento è evidentemente finalizzato a prevenire eventuali “frodi” fiscali, che possano essere perpetrate mediante l’esposizione di costi eccessivi, attraverso l’esposizione di costi gonfiati relativamente agli importi posti a base della determinazione del credito d’imposta.

Tale necessità, potrebbe astrattamente verificarsi soprattutto nelle ipotesi in cui il citato credito sia ceduto ovvero sia “scontato” in fattura, atteso che il contribuente non risulterebbe direttamente gravato della spesa per l’intervento edilizio.

Estensione del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese agli interventi edilizi che non rientrano nel Superbonus 110%

Il Dl 157/2021 ha integrato il testo dell’articolo 121, Dl 34/2020 con l’inserimento del comma 1-ter, estendendo l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione anche per le spese relative agli interventi che non rientrano nel Superbonus 110%, ma che generano comunque un credito d’imposta a favore del beneficiario.

Si tratta, in particolare, degli interventi (specificamente indicati nell’articolo 121, comma 2, Dl 34/2020) relativi a recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero e restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

In questo caso, la necessità del visto di conformità e dell’asseverazione è stabilita solo nel caso di esercizio delle opzioni di cessione del credito d’imposta o di sconto in fattura. Diversamente dal Superbonus, per i suddetti interventi gli adempimenti di certificazione non sono richiesti se il contribuente decida di utilizzare la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

Il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione seguono le medesime regole fissate per il Superbonus 110% dall’articolo 119, Dl 34/2020 e relativi decreti attuativi.

Controllo preventivo

Con il dichiarato fine di introdurre disposizioni volte a contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione dei crediti e delle detrazioni d’imposta, con l’articolo 2, Dl 157/2021 il Governo ha introdotto un controllo preventivo da parte dell’agenzia delle Entrate in materia di cessione dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi sopra descritti.

Le modalità ed i termini per l’attuazione progressiva del controllo preventivo saranno oggetto di uno specifico provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate che definirà le linee guida per gli Uffici preposti al controllo.

Tuttavia, è già stato previsto quanto segue.

Tempi e modalità di controllo
Termine di avvio dell’attività di controllo preventiva5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione di avvenuta cessione del credito.
Provvedimento “cautelare”Sospensione per un periodo di 30 giorni degli effetti delle comunicazioni di cessione o delle opzioni inviate all’agenzia delle Entrate che presentano profili di rischio.
Valutazione dei profili di rischioLa valutazione dei profili di rischio viene effettuata dall’agenzia delle Entrate sulla base dei seguenti criteri:
a) coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
b) dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
c) analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
Esito del controlloConferma dei rischi: la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Mancata conferma dei rischi o decorso del termine di sospensione: la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

I crediti relativi alle cessioni che, all’esito del controllo preventivo, hanno presentato dei profili di rischio, saranno in ogni caso sottoposti ad ulteriore controllo dell’agenzia delle Entrate.

In tal modo l’agenzia delle Entrate potrà scongiurare l’indebita compensazione da parte del contribuente di crediti d’imposta derivanti da cessioni, la cui comunicazione sia stata considerata dall’agenzia delle Entrate priva di effetti.

In ogni caso, però, la mancata effettuazione del controllo preventivo dell’agenzia delle Entrate non esonera il contribuente da eventuali rettifiche che possono conseguire da verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria attraverso gli ordinari poteri e nei termini di decadenza.

Non solo. Oltre al controllo preventivo dell’agenzia delle Entrate, è stato introdotto un ulteriore controllo a carico degli intermediari che intervengono nelle cessioni dei crediti d’imposta comunicate all’agenzia delle Entrate.

Il Dl 157/2021, infatti, nell’intento di contrastare più attivamente le frodi nel settore, coinvolge attivamente professionisti e intermediari finanziari.

Ora, con le nuove norme, i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (ex articolo 3, Dlgs 231/2007) che intervengono nelle cessioni comunicate all’agenzia delle Entrate, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrano elementi di sospetto che obbligano alla segnalazione all’UIF.

Da evidenziare, che l’UIF nella comunicazione datata 11 febbraio 2021, ha individuato alcuni indici, seppur generici, di rischio:

Da questo nuovo quadro normativo, occorre comprendere, innanzitutto, chi siano i soggetti tenuti al nuovo adempimento.

Si fa generico rinvio all’articolo 3, Dlgs 231/2007, che include sia gli intermediari finanziari (banche, società di investimento, poste, ecc.), sia i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, revisori, ecc.).

Sarebbe opportuna, almeno in qualche documento di prassi, un‘esplicitazione delle categorie obbligate, anche in ragione delle conseguenze che potrebbero derivare da eventuali inadempimenti.

Interpretando in modo sistematico il contenuto della nuova disposizione sembrerebbero obbligati sia gli intermediari finanziari, sia i professionisti. Ciò in quanto in concreto, per il credito “intervengono” sia i professionisti per il visto di conformità e l’invio telematico dell’istanza, sia gli enti finanziari per l’acquisizione.

In questa ipotesi, sono tutti tenuti ad un’attenta valutazione preventiva obbligatoria ai fini degli adempimenti antiriciclaggio pena le sanzioni previste dal Dlgs 231/2007.

Operando, invece, un’interpretazione letterale, la nuova disposizione parrebbe restringere i nuovi obblighi ai soli intermediari finanziari stante il riferimento ai soggetti che sono tenuti a non acquisire il credito in presenza di elementi di sospetto. I professionisti dell’area contabile sono, infatti, estranei alla concreta acquisizione.

Nelle more dei chiarimenti, si ritiene, però, che anche un’auspicabile esclusione dei professionisti possa comunque comportare un loro coinvolgimento in ipotesi di illeciti e/o di mancata acquisizione dei crediti da parte degli enti finanziari.

Se, infatti, l’intermediario finanziario, per le più svariate ragioni, valuti sospetto un determinato credito:

Ma per quel credito, il professionista aveva preliminarmente apposto il visto di conformità e/o comunicato la cessione in via telematica. È verosimile che vengano richieste al professionista le ragioni per le quali egli, a differenza dell’intermediario, non abbia ravvisato alcun sospetto (ed omesso la segnalazione).

Nel caso tali ragioni non siano ritenute valide, gli ispettori contesteranno l’inadempimento al professionista.

Da evidenziare, peraltro, che le linee guida antiriciclaggio del CNDCEC – ora verosimilmente da aggiornare – per l’apposizione del visto di conformità in dichiarazione ritengono esaustiva, salva diversa valutazione dell’interessato, ai fini dell’adeguata verifica, la sola acquisizione in copia e conservazione del documento di identità del cliente.

Poteri di controllo dell’agenzia delle Entrate

L’articolo 3, Dl 157/2021 attribuisce all’agenzia delle Entrate i poteri di controllo per la verifica sulle detrazioni conseguenti alle agevolazioni fiscali correlate agli interventi edilizi sia che esse vengano utilizzate dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi sia nel caso in cui egli opti per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Analoghi poteri sono poi estesi anche alla verifica dei presupposti per godere delle agevolazioni e dei contributi a fondo perduto introdotti dalla normativa emergenziale conseguente al Covid-19 ed erogati dalla stessa agenzia delle Entrate.

In particolare, l’agenzia delle Entrate, ferma restando l’applicabilità di specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, potrà esercitare tutti i poteri di controllo sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, provvedendo alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute sia con riferimento alle imposte sui redditi (articolo 31, Dpr 600/1973) sia con riferimento all’Iva (articolo 51, Dpr 633/1972).

Nel caso in cui l’agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’attività di controllo, accerti il mancato versamento da parte del contribuente di importi dovuti, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d’imposta in mancanza dei requisiti, l’Ufficio procederà alla notifica di un atto di recupero (emanato secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 421-422, L. 311/2004).

Atto di recupero
Oggetto– Crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione;
– interessi;
– sanzioni previste dalle singole leggi d’imposta vigenti per le violazioni commesse (30% ovvero 100%).
Termine per la notifica31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione ovvero in caso di contestazione di credito inesistente entro l’ottavo anno successivo all’utilizzo in compensazione.
Ufficio competenteAgenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59, Dpr 600/1973, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione della medesima agenzia individuata con provvedimento del Direttore.
Termine di pagamento60 giorni dalla notifica dell’atto di recupero; in mancanza di pagamento verrà avviata la riscossione coattiva del credito secondo le previsioni del Dpr 602/1973.
ImpugnazioneGiudice tributario con ricorso da presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di recupero.

Dubbi sulla decorrenza delle nuove disposizioni

In assenza di una disciplina transitoria è ragionevole ritenere che le nuove disposizioni, specie quelle relative al visto di conformità e alla congruità dei prezzi, trovino applicazione in relazione a tutte le opzioni presentate all’agenzia delle Entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del nuovo decreto).

Tali nuovi obblighi dovrebbero riguardare anche i bonus relativi a spese sostenute in data anteriore. Va, tuttavia, rilevata l’evidente perplessità in riferimento ai crediti d’imposta la cui fruizione è già avvenuta relativi a cessioni già perfezionate o comunque lavori già conclusi, atteso che si tratta di una norma in vigore da quasi due anni.

In attesa di chiarimenti sul punto, è stato comunque emanato il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate prot. n. 312528 del 12 novembre 2021 che, nel recepire le novità introdotte dal Dl 157/2021, ha adeguato il modello per le opzioni di cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, approvato con il precedente provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate prot. n. 326047 del 12 ottobre 2020. Il medesimo provvedimento è intervenuto anche sulle specifiche tecniche emanate per l’invio del modello.

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