Irap e Imprese familiari

Arrivano i primi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle novità IRAP contenute nella legge di Bilancio 2022. In particolare, le precisazioni riguardano l’ambito applicativo della norma che, dal 2022, esonera dal pagamento dell’imposta le imprese individuali e i lavoratori autonomi. A seguito dell’emanazione di tale norma sono sorti dubbi in merito all’esatta definizione dei soggetti che rientrano nell’esonero, con particolare riferimento a quelle forme di esercizio dell’attività che sono al “confine” tra la forma individuale e quella societaria, come ad esempio le imprese familiari. Ed è proprio su quest’ultima forma giuridica che è intervenuta l’Agenzia, facendola rientrare tra i soggetti esonerati dal 2022.Per capire meglio la questione, occorre fare un passo indietro e partire dalla norma della legge di Bilancio analizzandone anche la ratio che è alla sua base.

Soggettività IRAP per imprese individuali e professionisti

L’assoggettamento o meno all’IRAP per gli imprenditori individuali e per i lavoratori autonomi è una questione sulla quale si discute ormai da molti anni. Tutto è nato da una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 21 maggio 2001, n. 156) nella quale la Consulta, dichiarando infondate o inammissibili le eccezioni di incostituzionalità del D.Lgs. n. 446/1997, ha ribadito che l’IRAP è un’imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle (soleattività autonomamente organizzate e ha riconosciuto in tale valore aggiunto, direttamente connesso all’elemento organizzativo, un idoneo indice di capacità contributiva. In pratica è stato acceso un faro su uno dei presupposti fondamentali per applicare l’imposta e cioè il requisito dell’autonoma organizzazione. Il presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale di una attività, autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio di beni o alla prestazione di servizi, comprese le attività esercitate dalle società e dagli enti, inclusi gli organi e le Amministrazione dello Stato. Tra i soggetti passivi, quindi, rientrano anche le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate (art. 5, comma 3, TUIR) e gli esercenti arti e professioni. Ed è proprio riguardo a questi ultimi che si è posto il problema dell’assoggettamento a IRAP considerato che i lavoratori autonomi, di fatto, non hanno una organizzazione di mezzi autonoma e strutturata. Sulla scia della sentenza citata, nel corso degli anni, la Corte di Cassazione si è espressa in innumerevoli occasioni ribadendo, sostanzialmente, che il requisito dell’autonoma organizzazione (presupposto impositivo ai fini IRAP) sussiste nel caso in cui il lavoratore autonomo:

– sia l’unico responsabile dell’organizzazione, non essendo, quindi, inserito in strutture organizzative riferibile ad altrui responsabilità ed interesse;

– impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo il principio dell’id quod plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività (ad esempio dispone di uno studio attrezzato);

– si avvalga solo in modo non occasionale di lavoro altrui (sia lavoro dipendente che sotto forma di collaborazioni coordinate e continuative o a progetto).

Dal canto suo, l’Amministrazione finanziaria ha cercato di fissare alcuni paletti al fine di fornire ai contribuenti alcuni elementi per considerarsi o meno esonerati. L’Agenzia delle Entrate, infatti, nella circolare n. 45/E del 2008 ha affermato che, in estrema sintesi, il criterio residuale da seguire è quello di rifarsi alle caratteristiche (e requisiti) del regime dei minimi o del regime forfetario. Alla luce di questo quadro tanto ambiguo quanto opinabile si è sviluppata, nel corso degli anni, una mole notevole di contenzioso.

Finalmente, la legge di Bilancio sembra aver messo alcuni punti fermi sulla questione. Infatti, viene previsto l’esonero dall’imposta per gli imprenditori individuali e i professionisti/artisti non associati, che non hanno scelto i regimi forfettario e di vantaggio e per i quali ricorrono i requisiti dell’autonoma organizzazione, come sopra delineato. La norma è entrata in vigore dal 1° gennaio 2022, per cui i primi effetti si vedranno già nella dichiarazione IRAP 2022, relativa al periodo d’imposta 2021. Infatti, in sede di dichiarazione i contribuenti interessati saranno chiamati a versare solamente l’eventuale saldo dell’imposta per il 2021 non essendo dovuto alcun acconto per il 2022.Inoltre, dovrebbe cessare il contenzioso in essere per tutti i casi di esclusione previsti dalla Legge di bilancio.

Il caso delle imprese familiari

La norma contenuta nella legge di Bilancio (art. 1, comma 8, legge n. 234/2021) prevede che l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui all’art. 3, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. n. 446/1997.In particolare, la lettera b) individua, con riferimento alle persone fisiche, quelle “esercenti attività commerciali” di cui all’art. 55 TUIR.A tale proposito, è sorto il dubbio se, tra le imprese esentate, rientrassero o meno anche quelle costituite nella forma di impresa familiare. Un aiuto nel dipanare il dubbio arriva dalla stessa prassi dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, nella risoluzione 28 aprile 2008, n. 176/E, è stato chiarito che l’impresa individuale “ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”. Stessa posizione è stata espressa nella risposta a interpello 18 marzo 2021, n. 195, in cui l’Agenzia delle Entrate, nel richiamare la risoluzione 10 giugno 2008, n. 233/E, ha chiarito che l’unico soggetto in una impresa familiare, ex art. 230-bis c.c., avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell’impresa stessa. Pertanto, sulla base di tale consolidata prassi, non c’è alcun dubbio sul far rientrare nell’esclusione da IRAP, a partire dal 2022, anche le imprese familiari.

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