Calendario decadenza Accertamenti Fiscali
La sospensione dei termini di decadenza prevista nel decreto Cura Italia (art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020), dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, di 85 giorni, opera per tutti i termini che non rientrano nell’art. 157 del D.L. n. 34/2020 (ovvero quelli in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020). Questa è la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, cui ha aderito anche la Guardia di Finanza (con circolare 14 febbraio 2022).
Le conseguenze di ciò ridisegnano il calendario dei termini di decadenza degli accertamenti fiscali.
Vediamo come:
- entro il 28 febbraio 2022, per effetto dell’art. 157 del D.L. n. 34/2020, potranno/dovranno essere notificati gli atti emessi entro il 31 dicembre 2020, ossia gli atti di contestazione relativi al 2014 (sanzioni da quadro RW), gli avvisi di accertamento per il 2014, in presenza di omessa dichiarazione, nonché gli avvisi di accertamento per il 2015.
- sempre entro il 28 febbraio 2022 dovranno essere notificati anche gli atti emessi entro il 31 dicembre 2020 in virtù del raddoppio dei termini per violazioni penali o ex art. 12 del D.L. n. 78/2009 (circolare n. 25/E/2020, par. 3.10.1).Invece,
- entro il 26 marzo 2022, per effetto del citato art. 67, potranno essere notificati gli atti di contestazione relativi al 2015 (sanzioni RW) e, come detto, gli avvisi di accertamento per il 2015, in presenza di omessa dichiarazione, nonché gli accertamenti per annualità precedenti coperte dal raddoppio dei termini e in scadenza il 31 dicembre 2021.
Proseguendo l’analisi di questo rebus sui termini di decadenza, vediamo anche cosa accadrà per gli accertamenti sui periodi di imposta 2016 e successivi. Per essi opererà il nuovo regime dell’art. 43, D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 57, D.P.R. n. 633/1972 che, pur non prevedendo più il raddoppio dei termini per violazioni penali (e lasciando, invece, invariato il raddoppio dei termini ex art. 12, D.L. n. 78/2009), dispone termini di accertamento di 5 anni per la dichiarazione infedele e di 7 anni per la dichiarazione omessa.