Bonus Edilizi

Nuovi costi massimi specifici agevolabili in vigore dal 15 aprile

Il Ministero della Transizione Ecologica, emanando il tanto atteso D.M. 14 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella Serie Generale del 16 marzo 2022, n. 63, ha finalmente provveduto a disciplinare i massimali di costo ammissibili in relazione a determinate categorie di beni che vengono utilizzati nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica effettuati su edifici esistenti. Preme rilevare, anzitutto, la ratio da cui trae le mosse l’emanato decreto. In effetti, l’art. 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto Rilancio impone al tecnico abilitato la necessità di asseverare la congruità delle spese laddove il contribuente, beneficiario dell’intervento, intenda esercitare le opzioni alternative alla fruizione diretta della detrazione dall’imposta lorda. In tal senso, il comma 13-bis del decreto, come modificato dall’art. 1, comma 28, lettera i), della legge di Bilancio 2022, dispone che, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, debba farsi riferimento non solo ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), ma anche “ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della Transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022”. In ottemperanza al dettato normativo così ricostruito, dunque, il tecnico abilitato sarà tenuto ad asseverare la congruità delle spese nel rispetto dei costi massimi specifici che saranno dunque riepilogati, secondo le varie tipologie di intervento, nell’Allegato A al nuovo decreto. Orbene, è doveroso evidenziare come, contrariamente a quanto era comparso nelle bozze circolate prima della versione definitiva, i costi specifici riepilogati in tabella debbano essere intesi al netto di:

a) IVA;

b) prestazioni professionali;

c) opere relative all’installazione e manodopera per la messa in opera dei beni, che, seppure agevolabili, non concorrono al raggiungimento del massimale.

Viene altresì dettata un’apposita disciplina in merito agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, giacché i limiti di spesa da rispettare saranno quelli specifici previsti dall’art. 119, commi 5, 6 e 8, del decreto Rilancio. Nello stesso decreto, poi, è dato leggere che, con riferimento agli interventi di cui all’allegato A, risultano detraibili anche gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), nonché per l’asseverazione di congruità delle spese. Resta salvo che, per le tipologie di intervento non ricomprese nell’allegato A, il rispetto dei costi massimi specifici dovrà essere attestato utilizzando i prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio ovvero i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI. In ultimo, si noti come il Legislatore abbia disciplinato il regime transitorio prescrivendo che le disposizioni di cui al decreto debbano trovare applicazione in relazione agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio è stata presentata “successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto” ovvero il 15 aprile 2022.

L’intervento chiarificatore dell’Agenzia salva le cessioni

Con una FAQ pubblicata in data 17 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha fatto luce sul coacervo di interregni venutosi a delineare, in tema di trasferimenti dei crediti oggetto di opzioni alternative alla detrazione, in seguito alla stratificazione normativa dovuta al decreto Sostegni ter (D.L. n. 4/2022) e al decreto Frodi (D.L. n. 13/2022, poi confluito nella legge di conversione del decreto Sostegni ter). Precisamente, l’art. 1, comma 2, del decreto correttivo ha modificato il regime di trasferimento dei crediti delineato dal Sostegni ter. Difatti, pur mantenendo il divieto di cessione ulteriore alla prima, con riferimento al superbonus, ai bonus diversi dal superbonus, il Legislatore ha previsto la possibilità, a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) di effettuare due ulteriori cessioni in favore di soggetti a regime “controllato”, quali sono banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (di seguito soggetti “qualificati”). Al fine di contestualizzare il chiarimento reso dall’Agenzia, giova rammentare anche la portata dell’art. 28, comma 2, D.L. n. 4/2022, che, introducendo una disposizione volta a disciplinare il periodo transitorio, aveva concesso la possibilità di beneficiare di un’ulteriore movimentazione del credito nel caso in cui la prima comunicazione di sconto o cessione fosse stata trasmessa entro il 16 febbraio 2022.L’avvicendarsi delle disposizioni normative suesposte ha, dunque, reso necessario l’intervento chiarificatore delle Entrate. Per tutti i soggetti che, anzitutto, sotto la vigenza del Sostegni ter, hanno provveduto a trasmettere la prima comunicazione di sconto o cessione entro il 16 febbraio 2022, l’Agenza ha reso noto che il credito potrà essere oggetto di una cessione “jolly”, come definita dalla più attenta dottrina, oltreché di ulteriori due cessioni in favore di soggetti qualificati. Tale chiarimento, come emerge dalla FAQ, è invero applicabile anche alle cessioni successive alla prima, in ogni caso comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022.La soluzione prospettata dall’Agenzia diverge in relazione a tutti quei contribuenti che, diversamente dal caso appena illustrato, hanno trasmesso le prime comunicazioni di sconto o cessione del credito in data successiva, a partire dal 17 febbraio. La cessione “jolly”, a mente del Sostegni ter, non sarebbe stata in ogni caso configurabile. Per tali ragioni, il credito potrà beneficiare unicamente delle cessioni in ambiente controllato, secondo i dettami normativi del decreto correttivo. Resta salva la considerazione per cui l’opzione per il contributo sotto forma di sconto in fattura, come emerge dall’impianto normativo, non può essere considerata cessione del credito ai sensi della disciplina in rassegna. Ne deriva, pertanto, che le movimentazioni effettive in tali casi saranno tre. Sussiste un ultimo scenario sul quale l’Agenzia è dovuta intervenire, fornendo i chiarimenti del caso. Potrebbe accadere che i contribuenti abbiano esaurito le possibilità di far circolare il credito, giacché, in applicazione del regime transitorio normato dal Sostegni ter, sono state già trasmesse sia cessioni successive alla prima, comunicate all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022, che la cessione “jolly”, comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio. Al ricorrere di questa casistica, i crediti, che non avrebbero vissuto ulteriori vicende circolatorie, potranno al contrario essere trasferiti in favore dei soggetti qualificati. In conclusione, è auspicabile che i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate in sede di FAQ servano a fugare ogni dubbio in merito alle incertezze ingenerate dai repentini mutamenti normativi succedutisi in un arco temporale invero breve, se non brevissimo.

Possibile proroga del termine di comunicazione al 29 aprile

In forza della legge di conversione del decreto Sostegni ter, il termine entro il quale comunicare i crediti oggetto di sconto in fattura e cessione del credito, in relazione alle spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite al 2020, è oggetto di un ulteriore differimento. In particolare, la scadenza, già prorogata al 7 aprile per effetto del provvedimento prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, slitta al 29 aprile. Di conseguenza, muta anche la scansione temporale della dichiarazione precompilata, giacché l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione i relativi modelli entro il 23 maggio 2022 anziché il 30 aprile 2022.

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