CCNL nei Bonus Edilizi

Arrivano nuove modifiche alle disposizioni relative ai contratti collettivi da applicare per l’accesso ai bonus fiscali dell’edilizia. Il legislatore puntualizza qual è il perimetro applicativo dell’art. 1, comma 43-bis della legge n. 234/2021, che, ricordiamo, subordina l’accesso ai bonus fiscali relativi a lavori edili d’importo superiore a 70.000 euro, all’applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In sede di conversione in legge del D.L. n. 21/2022, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, è stata infatti modificata la citata disposizione, introdotta da ultimo dall’art. 28 – quater del D.L. n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022. Dopo le modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. n. 21/2022 viene in particolare specificato che il vincolo di applicazione di applicazione dei citati contratti collettivi riguarda esclusivamente i lavori edili come definiti dall’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008; resta invece confermato in 70.000 euro l’importo dei lavori superato il quale scatta l’obbligo in parola.

Ambito di applicazione per i lavori edili

La disposizione si applica ai seguenti lavori edili o di ingegneria civile: lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Bonus fiscali interessati

I crediti d’imposta interessati sono invece quelli disciplinati dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, nonché quelli previsti dall’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, dall’art. 1, comma 12, della legge n. 205/2017, e dall’art. 1, comma 219, della legge n. 160/2019.Si tratta, tra gli altri, degli incentivi per l’efficienza energeticasismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, bonus facciatebonus verde.

Novità della legge di conversione del D.L. n. 21/2022

La disposizione, prima delle ultime modifiche introdotte in sede di conversione del D.L. n. 21/2022, prevedeva che i bonus fiscali indicati in precedenza potevano essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori veniva indicato che i lavori edili erano eseguiti da datori di lavoro che applicavano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Quindi il datore di lavoro doveva sic et simpliciter dichiarare l’applicazione dei suddetti contratti collettivi. La norma applicabile dopo le modifiche, invece, circoscrive l’obbligo anzidetto esclusivamente ai lavori edili come definiti dall’allegato X al D.Lgs. n. 81/2008 puntualizzando meglio, evidentemente, l’ambito di applicazione. Quanto ai contratti collettivi richiamati dall’art. 1, comma 43-bis della legge n. 234/2021 sono quelli del settore edilenazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. È altresì previsto che gli intermediari fiscali abilitati che procedono al rilascio del visto di conformità hanno l’obbligo di verifica che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Per le verifiche, l’Agenzia delle Entrate, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Ricordiamo, infine, che l’art. 28 – quater del D.L. n. 4/2022, convertito dalla legge n. 25/2022 prevede che il citato comma 43-bis dell’art. 1 della legge n. 234/2021 acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

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