Modello 730
A partire dal 31 maggio 2022 sarà possibile inviare il modello 730, la dichiarazione dei redditi rivolta principalmente ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.
Il contribuente ha la possibilità di usufruire del modello precompilato, al fine di prendere visione dei dati fiscali raccolti nell’anagrafe tributaria o già comunicati in precedenza, verificarli e inviarli autonomamente.cIl contribuente può in ogni caso presentare la dichiarazione, quando vuole recuperare le detrazioni spettanti nel corso del periodo di imposta o richiedere a rimborso crediti o eccedenze di versamenti che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2021. Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata l’Agenzia delle Entrate utilizza i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.
Il calendario del 730 precompilato 2022
Si riportano di seguito le scadenze del modello 730/2022.
Entro il 16 marzo | Il contribuente ha ricevuti dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica dei redditi percepiti e delle ritenute subite |
Dal 23 maggio | Il contribuente può accedere al modello 730 precompilato, collegandosi al sito dell’Agenzia Entrate con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. Il contribuente può in ogni caso delegare l’accesso al CAF, a un professionista abilitato o a una persona di fiducia |
Dal 31 maggio | Il contribuente può modificare e inviare la dichiarazione ovvero accettare senza modifiche il modello 730 precompilato dall’Agenzia |
Dal 6 giugno | Il contribuente può:- inviare il modello Redditi correttivo al fine di correggere e sostituire il 730;- annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite le proprie credenziali- inviare il modello Redditi aggiuntivo presentando il frontespizio e i quadri RM, RS, RT e RW |
Entro il 20 giugno | Il contribuente può procedere per una sola volta all’annullamento del modello 730 |
Entro il 30 giugno | Per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare il saldo e il primo acconto |
Entro il 22 agosto | Per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi, scade il termine per versare il saldo e il primo acconto, con la maggiorazione dello 0.40% a titolo di interesse |
Entro il 30 settembre | Termine ultimo per la presentazione all’Agenzia delle Entrate del modello 730 precompilato. Entro la stessa data il contribuente deve scegliere la destinazione dell’8, 5 o 2 per mille dell’IRPEF. |
Entro il 10 ottobre | Il contribuente comunica al sostituto d’imposta di non voler procedere al versamento del secondo acconto dell’IRPEF o di voler procedere in misura inferiore rispetto a quella indicata nel modello 730-3 |
Entro il 25 ottobre | Il contribuente può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa. Il contribuente ha la possibilità di integrare e/o correggere i dati presentati con il modello 730 ordinario, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio |
Entro il 10 novembre | Il CAF/professionista abilitato verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione dei redditi integrativa, comunica al sostituto il risultato finale della dichiarazione e la trasmette in via telematica all’Agenzia.La presentazione del 730 integrativo (di tipo 2) tramite l’applicazione precompilata è disponibile fino al 10 novembre; dopo tale data il contribuente potrà inviare il modello Redditi |
Entro il 30 novembre | Il CAF/professionista abilitato trasmette in via telematica all’Agenzia delle Entrate il modello Redditi correttivo del 730 |
Entro il 28 febbraio 2023 | Il CAF/professionista abilitato trasmette in via telematica all’Agenzia delle Entrate il modello Redditi tardivo (entro 90 giorni dalla scadenza originaria) |
In fase di compilazione, il contribuente può accettare senza modifiche il modello 730 precompilato qualora lo stesso non richieda correzioni o integrazioni. Nello specifico, secondo quanto previsto dal provvedimento n. 173218/2022, il contribuente può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:
- visualizzazione e stampa;
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione e invio;
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale (per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d’imposta);
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso (per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d’imposta);
- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
- consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.
Entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate fornisce una ricevuta del file di presentazione contenente:- la data di presentazione della dichiarazione;- il riepilogo dei principali dati contabiliInoltre, rende disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente l’esito degli stessi.Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area riservata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail da lui comunicato.
I vantaggi del modello precompilato
L’utilizzo del modello 730 precompilato da parte del contribuente o l’invio mediante il sostituto d’imposta determina una serie di benefici sui controlli effettuati dall’Ufficio:
- se la trasmissione è effettuata senza modifiche, non verranno eseguiti controlli documentali su oneri detraibili e deducibili comunicati all’Agenzia delle Entrate;
- se la trasmissione è effettuata con modifiche che potrebbero influire sul risultato finale del modello, i controlli documentali verranno eseguiti solo sugli oneri modificati, e non su quelli accettati così come proposti dall’Agenzia delle Entrate (novità introdotta dal decreto Fisco-Lavoro – D.L. n. 146/2021).