È in arrivo la scadenza del versamento della seconda rata (a saldo) dell’IMU, prevista per il prossimo 16 dicembre.

La legge di Bilancio 2020 ha accorpato la TASI all’IMU, prevedendo, quindi, il pagamento di un unico tributo già a partire dallo scorso giugno.

Ora che si avvicina l’appuntamento con il versamento del saldo, per alcuni di essi, ci sono ulteriori e importantissime novità che si aggiungono a quelle che hanno impattato sulla prima rata. Il riferimento è alle norme contenute in alcuni decreti emergenziali emanati nelle scorse settimane con misure di sostegno ed aiuto alle categorie economiche maggiormente colpite dalla crisi venutasi a determinare a causa dell’epidemia da Coronavirus.

I vari decreti che si sono susseguiti nel corso dei mesi precedenti, hanno disposto alcune esenzioni al pagamento dell’imposta.

Nello specifico troviamo l’esonero per il versamento della seconda rata IMU nei seguenti casi:

– immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

– immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi;

– immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

La condizione, che è sempre presente in tutte le disposizioni di cui si parla, è che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (fanno solamente eccezione gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali).

– immobili rientranti nella categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;

– immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

– immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020. Si tratta delle categorie economiche riportate nell’Allegato 1 al decreto (settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi). In questo caso l’esonero si applica a prescindere dalla collocazione territoriale dell’attività (quindi, sia in zona rossa che arancione o gialla). Anche in questo caso, l’agevolazione spetta a condizione che il proprietario sia gestore delle attività esercitate negli immobili medesimi.

– immobili e relative in cui si svolgono le attività imprenditoriali elencate nell’Allegato 2 al decreto, ma a differenza di tutti gli altri esoneri, per questi soggetti, l’agevolazione spetta solo se l’attività è ubicata in zona rossa.

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