Verificare la propria situazione debitoria e, conseguentemente, la possibilità di adottare misure che possano ridurre le pretese vantate dalla Pubblica Amministrazione, è di fondamentale importanza, nonché un diritto di ogni contribuente.

Secondo quanto disposto dall’articolo 2934 del Codice Civile, rubricato “estinzione dei diritti”, “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”.

La prescrizione è, in poche parole, la sanzione per non aver esercitato un diritto nei termini. Un credito prescritto è un credito estinto. Diversa dalla prescrizione è la decadenza, cioè la sanzione per non aver esercitato una determinata azione necessaria ad acquisire un diritto.

La recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 7409 del 17 marzo 2020 conferma l’unanime indirizzo giurisprudenziale relativo alla questione della prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale per i crediti erariali vantati dalle Pubbliche Amministrazioni .

Vediamo di seguito gli effetti della prescrizione sulle cartelle esattoriali:

– il diritto si prescrive dopo un certo periodo di tempo decorso senza che l’Agente della Riscossione abbia notificato alcun atto interruttivo; ne consegue l’impossibilità di pretendere il pagamento né con riscossione né tramite azione giudiziale;

– l’Agenzia delle Entrate Riscossione decade dall’azione di riscossione se entro determinati termini non notifica alcun atto della riscossione (avvisi e cartelle). La decadenza però non comporta l‘estinzione del diritto ma l’estinzione dell’azione. Difatti se Equitalia decade dalla riscossione ma il credito non è ancora prescritto, questo può comunque essere preteso in via giudiziaria tramite un’azione davanti al giudice. La decadenza infatti non annulla il diritto di credito ma il diritto di Equitalia ad agire mediante riscossione.

N.B. tutti i termini di seguito indicati devono intendersi a prescrizione decennale se i crediti sono accertati dal giudice con sentenza passata in giudicato.

Crediti INPS: prescrizione

La prescrizione dei contributi INPS è regolata dalla Legge 335/1995 che prevede i seguenti termini:

a) Contributi di previdenza e assistenza sociale obbligatoria:

– 10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;

– 5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996;

– 10 anni quando il mancato versamento dei contributi è denunciato dal lavoratore o dai suoi superstiti;

b) Contributi Fondo pensioni lavoratori dipendenti e altre gestioni pensionistiche obbligatorie (compreso il contributo di solidarietà dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103):

– 10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;

– 5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996;

– 10 anni quando il mancato versamento dei contributi è denunciato dal lavoratore o dai suoi superstiti;

c) Contributi minori (DS, TBC, ENAOLI, SSN ecc.):

– 5 anni;

d) Contributi dovuti da artigiani, esercenti attività commerciali e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata:

– 5 anni;

e) Somme aggiuntive (cioè sanzioni applicate in caso di ritardato o mancato versamento dei contributi):

– 10 anni (Cass. sent. n. 14152/2004 e n. 18148/2006).

I termini di prescrizione dei contributi e delle sanzioni decorrono dal giorno in cui i contributi dovevano essere versati. Nel caso di contributi a percentuale sul reddito i termini decorrono dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno di riferimento, come confermato dall’INPS nella circolare n. 69 del 25 maggio 2005.

Crediti INAIL: prescrizione

La prescrizione dei contributi INAIL (es. rate premio INAIL) è regolata dalla Legge 335/1995 e si applicano dunque gli stessi termini previsti per i contributi INPS:

– 10 anni per contributi anteriori al 1 gennaio 1996;

– 5 anni per i contributi successivi al 1 gennaio 1996.

La circolare INAIL n. 32 del 1996 precisa la disciplina dei termini di prescrizione nelle seguenti situazioni:

– Accertamenti ispettivi effettuati a far data dal 17 agosto 1995

Il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale. Ne consegue, per quanto ovvio, che la richiesta dei premi, se non ancora effettuata, debba essere limitata a cinque anni; qualora invece sia stata già inoltrata anche per il periodo eccedente il quinquennio, occorrerà procedere alla riliquidazione dei premi nel limite prescrizionale di cinque anni.

Naturalmente, in caso di avvenuto pagamento, si dovrà procedere al rimborso della quota di premio riferita agli anni eccedenti i cinque.

– Rimborso eccedenze

Le eccedenze, vale a dire le somme pagate in più rispetto al richiesto, si configurano come un pagamento indebito per il rimborso del quale rimangono salvi i termini della prescrizione ordinaria decennale prevista dall’articolo 2946 del codice civile.

– Rimborso regolazioni passive

La regolazione passiva non si può configurare come un indebito oggettivo in quanto consiste in una differenza a favore del datore di lavoro tra premio anticipato e premio effettivamente dovuto. Per tale motivo, detto rimborso non può che soggiacere alla prescrizione quinquennale prevista per le contribuzioni nel sistema previdenziale.

Imposte erariali (IRPEF, IRAP, IVA): prescrizione

Non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione delle imposte erariali. Proprio per la mancanza di una previsione legale si applica il termine di prescrizione ordinario di 10 anni (art. 2946 codice civile). La prescrizione decennale è confermata anche dalla Cassazione (sent. n. 4283/2010).

Tributi locali (IMU, ICI, TARSU, TASI, TOSAP ecc.): prescrizione

Non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione dei tributi locali. Proprio per questo motivo, e dato che si tratta di tributi periodici, essi si prescrivono nel termine di 5 anni (art. 2948, n. 4, codice civile). Il termine di prescrizione quinquennale è confermato dalla Cassazione (sent. n. 4283/2010).

Sanzioni per violazione del Codice della Strada: prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 209 cod. della strada e art. 28 della Legge n. 689/1981).

Bollo auto: prescrizione 

Il bollo auto si prescrive in 3 anni e più precisamente con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (art. 5 del D.l.953/82, così come modificato dall’art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).

Canone RAI: prescrizione

Il canone Rai si prescrive in 10 anni. Il termine decorre dalla fine di gennaio dell’anno in cui va corrisposto il canone. La prescrizione decennale è confermata dalla Cassazione (sent. n. 18432/ 2005).

Diritti annuali Camera di Commercio: prescrizione 

Non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione dei diritti camerali. Proprio per questo motivo, si tende ad applicare il termine di 10 anni (art. 2946 codice civile).

Non mancano tuttavia sentenze che prediligono l’applicazione del termine quinquennale sulla base che si tratta di tributo periodico (CTR Roma sent. n. 544/1/2010 e CTR Ferrara 523/2013).

Le sanzioni per omesso o ritardato versamento si prescrivono invece in 5 anni.

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