L’abolizione della soglia di 22 euro per l’esenzione dall’IVA all’importazione prevista nel pacchetto IVA e-commerce è la modifica con il maggiore impatto sugli adempimenti doganali per gli operatori economici e per i cittadini che effettuano acquisti tramite i canali di e-commerce. Come risultato di ciò, dal 1° luglio 2021 tutti i beni importati nell’UE, indipendentemente dal loro valore, saranno soggetti a IVA. Resta invece invariata la soglia di esenzione dal pagamento dei dazi all’importazione per spedizioni di valore intrinseco fino a 150 euro, definite anche spedizioni di basso valore, come riepilogato nella seguente tabella.Soglie di esenzione dall’IVA nazionale e dai dazi prima e dopo il 1° luglio 2021
Valore dei beni importati per spedizione | Ante 1° luglio 2021 | Dal 1° luglio 2021 | ||
≤ 22 euro | Esenzione dall’IVA | Esenzione dai dazi | IVA dovuta | Esenzione dai dazi |
> 22 euro e≤ 150 euro | IVA dovuta | Esenzione dai dazi | IVA dovuta | Esenzione dai dazi |
> 150 euro | IVA dovuta | Dazi dovuti | IVA dovuta | Dazi dovuti |
Il pagamento dell’IVA è dovuto nello Stato membro dell’Unione in cui ha luogo l’importazione o verso il quale i beni vengono spediti o trasportati. Sono esclusi da queste franchigie i beni soggetti ad accise (alcol e bevande alcoliche, tabacchi, prodotti energetici).Resta invece applicabile anche dopo il 1° luglio 2021 l’esenzione IVA per le spedizioni C2C, da privato a privato, prive di carattere commerciale e senza pagamento di corrispettivi (per esempio, regali), per un valore fino a 45 euro. Queste spedizioni devono avere natura occasionale e contenere solo merci destinate all’uso personale o familiare del destinatario. Nel decreto legislativo di recepimento della normativa unionale (approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021), si prevede (art. 6) l’eliminazione dal 1° luglio 2021 dell’esenzione dall’IVA per le importazioni di valore intrinseco non superiore a 22 euro per spedizione, mediante l’abrogazione dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’Economia 5 dicembre 1997, n. 489. Rimane in vigore l’esenzione dai dazi doganali per le merci di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
Nuovo regime di importazione IOSS
Dal 1° luglio 2021, per agevolare la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione di beni di basso valore è stata creata una importante semplificazione per l’importazione nell’UE a seguito di vendite a distanza di beni di valore non superiore a 150 euro, secondo lo schema dello sportello unico centralizzato e digitale IOSS (Import One Stop Shop), estensione del sistema MOSS (Mini One Stop Shop), come stabilito nel Titolo XII, capitolo 6, sezione 4, della Direttiva IVA, modificata dalla direttiva del Consiglio (UE) 2017/2455. L’entrata in vigore è stata posticipata al 1° luglio 2021 in considerazione degli effetti negativi della pandemia Covid-19. In alternativa all’IOSS, adottabile su base volontaria e previa registrazione, è possibile avvalersi di una procedura semplificata di dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione. In caso di vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi e destinati ad acquirenti nell’UE, il nuovo regime IOSS consente di riscuotere direttamente dall’acquirente l’IVA sui beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni. Se si ricorre all’IOSS, l’importazione nell’UE dei beni di basso valore è esente da IVA, in quanto la stessa è già stata corrisposta come parte del prezzo di acquisto pagato dall’acquirente.
Vantaggi dell’IOSS
L’IOSS può essere adottato su base volontaria per dichiarare le vendite a distanza effettuate dal 1° luglio 2021 e da quel momento garantisce alcuni importanti vantaggi, sia per il venditore che per l’acquirente:- transazione trasparente per l’acquirente, in termini di costi da sostenere, dato che al momento dell’acquisto on-line paga un prezzo comprensivo di IVA;- certezza del prezzo totale da versare per i beni importati nell’UE da Paesi terzi (comprensivo di IVA e, in linea di principio, anche del costo di sdoganamento);- rapido sdoganamento e immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali;- consegna celere dei beni all’acquirente;- semplificazioni logistiche, in quanto i beni possono entrare nell’UE ed essere immessi in libera pratica in qualsiasi Stato membro, indipendentemente da quello della loro destinazione finale. I
I soggetti registrati nell’IOSS applicano l’IVA quando vendono a distanza merci destinate agli acquirenti nell’UE, ancor prima dell’introduzione fisica dei beni nel territorio doganale dell’Unione. L’aliquota IVA applicata è quella in vigore nello Stato membro in cui le merci vengono consegnate e immesse in consumo.