Assegno per i figli minorenni

Entra in vigore dal 1° luglio l’assegno temporaneo per i figli minori.

La misura prevede il riconoscimento di un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente possieda congiuntamente dei seguenti requisiti:

L’importo dell’ assegno spettante viene determinato applicando la tabella allegata al decreto in base alle soglie ISEE e in relazione al numero dei figli minori. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato secondo le istruzioni indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021. Per le domande presentate entro il 30 settembre2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore.

A decorrere dal 1 ° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è riconosciuta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di euro 55 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

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