Associazioni Sportive Dilettantistiche A.S.D.
L’Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota Operativa n. 9/2021 dal titolo “Costituzione, gestione e tassazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro”. L’interesse per l’argomento è legato al fatto che la forma giuridica, generalmente più spesso utilizzata per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, è quella dell’associazione sportiva dilettantistica non riconosciuta (ASD), cioè quella forma stabile di organizzazione collettiva che ha per oggetto il perseguimento di fini non lucrativi super individuali e la gestione di interessi comuni che, nel caso specifico, sono lo svolgimento delle attività sportive. Tale forma giuridica è molto diffusa nel campo dello sport, soprattutto per la semplicità dell’iter procedurale di costituzione e per la semplicità della gestione contabile e fiscale.
Costituzione
L’associazione sportiva dilettantistica è generalmente composta da una pluralità organizzata di persone che, mediante la sottoscrizione di un contratto consensuale, mirano al raggiungimento di un fine comune che è quello della diffusione, dello sviluppo e della pratica dello sport dilettantistico senza finalità lucrative. Il documento comunque precisa che tali associazioni possono anche svolgere, entro certi limiti, attività economica o di impresa a condizione che i risultati economici di tali attività non siano utilizzati mediante la distribuzione dei fondi o degli utili agli associati. L’associazione può essere costituita con scrittura privata registrata o con scrittura privata autenticata da un Notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato. Nel primo caso l’atto deve essere depositato dal Presidente dell’associazione presso l’Ufficio del Registro competente per territorio, pagando l’imposta di registro come per legge e apponendo i bolli sulle pagine dell’atto. Nel secondo caso, è il Notaio che provvede a tutti gli adempimenti necessari ai fini della pubblicità e conoscenza delle istituzioni e di terzi. L’atto costitutivo dell’associazione sportiva dilettantistica va, comunque, registrato nel Registro delle attività sportive tenuto dal C.O.N.I. e in quello della relativa Federazione di appartenenza. Contemporaneamente alla costituzione dell’associazione deve essere richiesta all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale e il numero di partita IVA per l’eventuale svolgimento di attività commerciale. Le associazioni sportive dilettantistiche possono essere di due tipi:
- non riconosciute (ASD): ossia quelle che non hanno chiesto il riconoscimento giuridico o se lo hanno chiesto non l’hanno ottenuto. Esse sono disciplinate dal Codice civile nel Libro I, Titolo II, Capo III, agli articoli 36, 37, 38, nonché dalla Legge n. 289/2002 “Legge speciale” che prevede una serie di agevolazioni civilistiche e fiscali;
- con personalità giuridica. Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, l’associazione, ai sensi dell’articolo 14 del Codice civile, deve costituirsi per atto pubblico e, ai sensi dell’articolo 16, deve redigere lo statuto e l’atto costitutivo.
- Possono anche essere costituite:- società sportive senza fine di lucro (SSD) che sono una speciale categoria di società di capitali caratterizzati dall’assenza del fine di lucro e godono del medesimo regime fiscale di favore delle associazioni sportive dilettantistiche. Esse devono essere costituite per atto pubblico nel rispetto delle norme dettate dal Libro V del Codice civile e dall’articolo 90 della Legge 289/2002 per i fini agevolativi in essa previsti;
- società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata senza fini di lucro.
Fondo comune
Le associazioni sono dotate di un Fondo comune che è costituito dai contributi periodici o una tantum versati dagli associati o dai volontari, incassi provenienti da prestazione di servizi svolti a favore di soci o di terzi, ecc.Esso rappresenta un patrimonio vincolato al raggiungimento dei fini dell’associazione, con la conseguenza che da un lato i creditori particolari dell’affiliato non possono vantare sullo stesso alcuna pretesa, dall’altro l’esistenza dell’associazione impedisce di richiedere la divisione del fondo comune anche nel caso in cui un socio sia receduto dal vincolo associativo.
Adempimenti contabili
In merito agli adempimenti contabili la nota operativa evidenzia che essi si differenziano a seconda che la ASD svolga la sola attività istituzionale o anche attività commerciale.
In particolare:
1) se l’ASD svolge solo attività istituzionale: – segue gli adempimenti contabili previsti dallo statuto (redigere un rendiconto economico-finanziario cui rilevare tutte le entrate e le uscite); – non ha obbligo di vidimazione dei libri contabili; – non ha obbligo fiscale di tenere i libri contabili e i registri IVA; – non ha obbligo fiscale di emissioni di scontrini e/o ricevute fiscali né di presentare la dichiarazione IVA.
2) se l’ASD svolge anche attività commerciale:- ha l’obbligo di tenere una contabilità separata per l’attività commerciale esercitata (art. 144 del TUIR);- deve tenere le scritture contabili obbligatorie (art. 20 co. 1 del D.P.R. 600/1973);- deve redigere un Rendiconto. Il Rendiconto non è un vero e proprio bilancio ma è una versione semplificata che prende in considerazione solamente le entrate e le uscite del periodo dell’ente (Rendiconto di cassa). Può essere redatto anche secondo il principio della competenza economica. La sua chiusura non genererà un utile o una perdita, come succede in una azienda, ma indicherà soltanto la voce positiva o negativa da riportare dell’anno successivo.
Tassazione
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, quali soggetti passivi di imposte, sono assoggettate sia alle imposte dirette che alle imposte indirette. Ai fini della tassazione, però, bisogna distinguere tra associazioni sportive dilettantistiche che svolgono esclusivamente attività istituzionali da quelle che svolgono anche attività commerciali.Le associazioni che realizzano solo attività istituzionali e non hanno anche redditi fondiari, di capitale, di impresa o diversi e non hanno dipendenti, collaboratori o lavoratori occasionali, non sono obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi IRES e la dichiarazione IRAP. Inoltre, sono anche esonerate dalla trasmissione del modello EAS all’Agenzia delle Entrate.
Attività commerciale
Le associazioni sportive dilettantistiche possono avere un reddito d’impresa derivante da un’attività commerciale esercitata in via secondaria.Per legge, sono sempre considerate attività commerciali:- le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;- l’erogazione di acqua, servizi di fognature, gas energia elettrica e vapore;- le gestioni di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;- la gestione di spacci aziendali di mense e somministrazione di pasti;- il trasporto e deposito di merci;- il trasporto di persone;- l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici e prestazioni alberghiere e di alloggio;- i servizi portuali o aeroportuali e di pubblicità commerciale;- le telecomunicazioni e radiodiffusioni.Per determinare il reddito di impresa sul quale calcolare le imposte si applica il regime ordinario, salvo opzione per il regime forfettario da parte degli enti ammessi al regime di contabilità semplificata.Inoltre, è possibile optare per il più favorevole regime previsto dalla Legge n. 398/91, la quale ha stabilito modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA, nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.Possono aderirvi le associazioni (anche quelle non sportive) e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che nel corso del periodo d’imposta precedente abbiano conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro.L’opzione per l’adesione deve essere comunicata mediante apposito modello alla SIAE competente in relazione al domicilio fiscale dell’Ente, il tutto prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende fruire del regime agevolativo disciplinato dalla stessa Legge 398/1991. L’adesione è vincolante per un quinquennio ed è valida sino a revoca. L’ente decade dal regime agevolato di cui alla Legge 398/1991 a far data dal mese successivo a quello in cui supera il limite di incasso dei proventi commerciali stabilito in 400.000 euro/anno.
Sostegni
A seguito dell’impatto della pandemia Covid-19, il D.L. “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020) ha previsto una serie di misure agevolative per il mondo dello sport, tra queste:1) per le associazioni e società sportive che svolgono anche attività commerciali (sponsorizzazioni, pubblicità, ecc.) che hanno registrato una riduzione di fatturato o di corrispettivi (art. 18 del D.L. 23/2020), ha ulteriormente posticipato i termini di versamento delle ritenute alla fonte, dell’IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, che potevano essere versati entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione in quattro rate mensili a partire dal 16/09/2020;2) l’acconto non versato dell’IRAP del 2020 sarà considerato come “versato” al fine del calcolo del saldo da corrispondere nel 2021;3) possibilità di richiedere un contributo a fondo perduto da parte di associazioni e società sportive che svolgono attività commerciali, qualora abbiano conseguito ad aprile 2020 un volume di fatturato e corrispettivi commerciali inferiore ai 2/3 del valore di aprile 2019.Il D.L. “Sostegni-bis” si articola su due possibili alternative:1°: Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto ai sensi del D.L. “Sostegni” (D.L. n. 41/2021) ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;2°: Il contributo viene concesso al verificarsi di una riduzione di almeno il 30% della media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo dal 01/04/2020 al 31/03/2021, rispetto alla media mensile del fatturato e corrispettivi dell’analogo periodo dei 12 mesi precedenti e, quindi, del periodo 01/04/2019 – 31/03/2020.Il Decreto Sostegni ha stabilito che possono usufruire del contributo a fondo perduto le ASD che esercitano anche attività commerciali e che determinano il reddito e l’IVA avvalendosi del regime forfettario previsto dalla legge 398/1991.