Crisi d’impresa
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 23 ottobre 2021, la legge 21 ottobre 2021 n. 147, di conversione con modifiche del D.L. n. 118/2021.
Molteplici le proroghe previste nel testo finale del provvedimento. In particolare:
- slitta al 16 maggio 2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (D.lgs. n. 14/2021) e rinviata al 31 dicembre 2023 l’applicazione del Titolo II del Codice sulle misure di allerta e della composizione assistita della crisi (art. 1);
- viene differito alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 (ovvero nel 2023) l’obbligo per le società a responsabilità limitata di provvedere a nominare l’organo di controllo (art. 1-bis);
- viene posticipato di un anno, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, il termine entro il quale è possibile depositare l’atto di rinuncia al concordato in bianco o all’accordo di ristrutturazione dei debiti per la predisposizione di un piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare (art. 21);
- viene estesa la durata del concordato in bianco: per tutta la durata dello stato di emergenza la durata del concordato in bianco è compresa tra 60 e 120 giorni, prorogabili di altri 60 giorni, anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento (art. 22);
- viene prorogata al 31 dicembre 2021 l’improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento nei confronti degli imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale omologato dopo il 1° gennaio 2019 (art. 23).
Nuova procedura di composizione negoziata
Con la legge di conversione diventa definitiva la disciplina dell’istituto della composizione negoziata della crisi, che sarà applicabile a decorrere dal 15 novembre 2021 (articoli da 2 a 19). Della nuova procedura può avvalersi l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’istanza di composizione negoziata della crisi non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, anche con riserva, o per l’accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o liquidazione dei beni di cui agli articoli 7 e 14-ter della legge n. 3/2012 (art. 23, comma 2). La procedura è attivabile su iniziativa volontaria dell’imprenditore mediante il deposito di una domanda, da eseguirsi presso una piattaforma telematica accessibile attraverso il sito istituzionale della Camera di Commercio competente territorialmente in base al luogo in cui si trova la sede legale dell’impresa con cui l’imprenditore richiede la nomina di un esperto indipendente che avrà il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli eventuali altri soggetti interessati. L’esperto sarà nominato da una commissione costituita presso la Camera di Commercio capoluogo della regione, scelto tra i soggetti inseriti in un apposito elenco al quale possono iscriversi (previa domanda) professionisti o altri soggetti di esperienza e in possesso di una specifica formazione. Per individuare una soluzione adeguata per il superamento della situazione di crisi in cui versa l’impresa, l’esperto avrà a disposizione 180 giorni, termine prorogabile su accordo tra le parti. L’imprenditore (contestualmente all’attivazione della procedura o successivamente) può ricorrere al Tribunale per richiedere l’applicazione di misure protettive del patrimonio: dal giorno della pubblicazione della predetta istanza, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari. Con il ricorso alla procedura si beneficia di una serie di misure premiali di carattere fiscale, tra cui la riduzione delle sanzioni e degli interessi sui debiti tributari e la rateizzazione in 6 anni delle imposte non versate non iscritte a ruolo. L’accesso alla procedura è consentito anche:
– a più imprese appartenenti al medesimo gruppo (art. 13);
– alle imprese sotto soglia ovvero imprenditori al di sotto dei seguenti parametri di riferimento: attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi complessivi annui non superiore a 200.000 euro; debiti di ammontare non superiore a 500.000 euro, compresi i debiti non scaduti e quelli non definitivamente accertati con efficacia di giudicato. In tal caso, l’istanza può essere presentata all’organismo di composizione della crisi oppure al segretario generale della Camera di Commercio (ai sensi dell’art. 17);
Concordato semplificato
Via libera anche al nuovo l’istituto del concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, la cui disciplina è dettata dall’art. 18. La proposta di concordato semplificato può essere presentata dall’imprenditore qualora la procedura di composizione negoziata si concluda infruttuosamente. Valutata la ritualità della proposta, acquista la relazione finale e il parere dell’esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, il Tribunale nomina un ausiliario, che formula un parere, che, unitamente alla proposta e alla relazione finale dell’esperto, deve essere comunicata ai creditori, i quali possono proporre opposizione all’omologazione. Il concordato viene omologato quando assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, il Tribunale, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore.
Modifiche alla legge fallimentare
L’art. 20 apporta una serie di modifiche alla legge fallimentare.In particolare, si interviene sui seguenti articoli:
- art. 180, comma 4: con la modifica si dispone che il tribunale può omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie;
- art. 182-bis, comma 4, con la modifica si specifica che l’eventuale adesione dell’amministrazione finanziaria all’accordo di ristrutturazione deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento;
- art. 182-bis, comma 8. Con la nuova disposizione viene dettata una specifica disciplina relativa a modifiche rilevanti che si rendono necessarie prima dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione;
- art. 182-quinquies, comma 5. L’intervento consente al tribunale di autorizzare il pagamento della retribuzione dovuta ai lavoratori in relazione alla mensilità antecedente al deposito del ricorso per concordato, così da soddisfare almeno in parte crediti privilegiati, muniti del grado di privilegio più alto; con la modifica si prevede che il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione;
- art. 182-quinquies, comma 6. La nuova previsione consente la prosecuzione dei pagamenti dei contratti di mutuo garantiti da ipoteca sui beni utilizzati per la continuità aziendale, laddove capienti rispetto al credito garantito;
- art. 186-bis, comma 2, lettera c);
- con la modifica si estende l’arco temporale della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, prevista nell’ambito della disciplina del concordato con continuità aziendale;
- art. 236, comma 3. La norma prevede che nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologazione di accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis quarto comma, terzo e quarto periodo, si applica la disciplina sanzionatoria di cui agli articoli 223, 224, 227, 232 e 233 della legge fallimentare (relativa ai reati di bancarotta fraudolenta e semplice).
Vengono inoltre inseriti nella legge fallimentare i seguenti articoli:
- art. 182-septies in materia di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa;
- art. 182-octies avente ad oggetto la convenzione di moratoria;
- art. 182-novies riguardante gli accordi di ristrutturazione agevolati;
- art. 182-decies relativo a coobbligati e soci illimitatamente responsabili con riferimento agli accordi di ristrutturazione.