Irpef 2022

La Legge di Bilancio 2022 prevede importanti modifiche in merito alla rimodulazione delle aliquote previste per l’Irpef (con l’appiattimento della curva che passerà da 5 a 4 aliquote) e detrazioni, si intende modificare anche la disciplina del trattamento integrativo (il c.d. “Bonus Irpef”) che, fino al 31 dicembre di quest’anno, spetta, nella misura di 1.200 euro per chi ha redditi complessivi non superiori a 28 mila euro.

Come cambiano aliquote e scaglioni l’Irpef

Come appena detto, si accorcia la curva delle aliquote. L’attuale sistema di tassazione Irpef, prevede le tradizionali aliquote per scaglioni di reddito: si tratta di 5 aliquote cui corrispondono altrettanti scaglioni reddituali e precisamente:

1) da 0 a 15.000,00 euro: 23%;

2) da 15.00,01 a 28.000,00 euro: 27%;

3) da 28.000,01 a 55.000,00 euro: 38%;

4) da 55.000,01 a 75.000,00 euro: 41%;

5) da 75.00,01 in poi: 43%.

L’intenzione del Legislatore è quella di comprimere gli scaglioni e ridurre le aliquote degli scaglioni medio-bassi. Infatti, le nuove aliquote (e scaglioni) Irpef, in vigore dal 2022, dovrebbero essere le seguenti:

1) da 0 a 15.000,00 euro: 23%;

2) da 15.00,01 a 28.000,00 euro: 25%;

3) da 28.000,01 a 50.000,00 euro: 35%;

4) da 50.000,01 euro in poi: 43%.

In definitiva, il penultimo scaglione si ferma a 50 mila euro anziché a 55 mila euro, scompare lo scaglione 55 mila – 75 mila euro attualmente tassato al 41% e le due aliquote intermedie del 27% e del 38% si riducono, rispettivamente, al 25% e 35%. Come detto, le nuove aliquote entrano in vigore il 1° gennaio 2022, ma gli Enti locali avranno tempo fino al 31 marzo per adeguare le addizionali al nuovo sistema a 4 aliquote.

Il nuovo sistema delle detrazioni per lavoro

Resta in piedi l’attuale struttura delle detrazioni per lavoro che sono distinte a seconda del “tipo” di lavoro e, precisamente:

– detrazioni per lavoro dipendente;

– detrazioni per pensione;

– detrazioni per altri tipi di reddito (lavoro autonomo, impresa, redditi diversi).

Senza voler andare troppo nei dettagli, si possono sintetizzare i nuovi importi nel seguente modo:

1) Detrazione per redditi di lavoro dipendente (art. 13, comma 1, lett. a), b) e c) D.P.R. n. 917/1986):

– per redditi fino a 15.000 euro: detrazione pari a 1.880 euro (non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, non inferiore a 1.380 euro);

– per redditi oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro: 1.910+1.190*[(28.000-reddito complessivo)/(28.000-15.000)]- per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 1.910*[(50.000-reddito complessivo)/(50.000-28.000)]

– per redditi oltre 50.000 euro: 0Il suddetto importo si incrementa di 65 euro per i redditi da 25.000 euro a 35.000 euro.

2) Detrazione per redditi di pensione (art. 13, comma 3, lett. a), b) e c) D.P.R. n. 917/1986):

– per redditi fino a 8.500 euro: detrazione pari a 1.955 euro (non inferiore a 713 euro);

– per redditi oltre 8.500 euro e fino a 28.000 euro: 700+(1.955-700)*[(28.000-reddito complessivo)/(28.000-8.500)]

– per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 700*[(50.000-reddito complessivo)/(50.000-28.000)]

– per redditi oltre 50.000 euro: 0Il suddetto importo si incrementa di 50 euro per i redditi da 25.000 euro a 29.000 euro.

3) Detrazione per altri redditi (art. 13, comma 5, lett. a) e b) D.P.R. n. 917/1986):

– per redditi fino a 5.500 euro: detrazione pari a 1.265 euro;

– per redditi oltre 5.500 euro e fino a 28.000 euro: 500+(1.265-500)*[(28.000-reddito complessivo)/(28.000-5.500)]

– per redditi oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 500*[(50.000-reddito complessivo)/(50.000-28.000)]

– per redditi oltre 50.000 euro: Il suddetto importo si incrementa di 50 euro per i redditi da 11.000 euro a 17.000 euro.

Le modifiche al trattamento integrativo

Le novità riguardano anche il trattamento integrativo, meglio conosciuto come “Bonus Irpef”, attualmente spettante, nella misura di 1.200 euro, per i redditi fino a 28.000 euro (art. 1 D.L. n. 3/2020). Ad esso, si affianca l’ulteriore detrazione, in misura decrescente per i redditi fino a 40.000 euro (art. 2 D.L. n. 3/2020).

In sintesi, le novità sono le seguenti:

– l’importo massimo del trattamento integrativo di 1.200 euro viene riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito;

– il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 D.P.R. n. 917/1986), lavoro dipendente (art.13, comma 1 D.P.R. n. 917/1986), per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter D.P.R. n.917/1986), per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 917/1986) e per detrazioni edilizie (art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986), per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda;

– viene eliminata l’ulteriore detrazione (art. 2 D.L. n. 3/2020).

Lascia un commento