L’INPS rende operativa la prima fase della procedura che consentirà ai datori di lavoro di applicare il nuovo sgravio contributivo introdotto dalla L. n. 4 del 2019, disciplinando le modalità di richiesta del beneficio.

Le assunzioni incentivate sono quelle a tempo indeterminato che riguardano soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza.

Le aziende interessate possono inoltrare istanza telematica attraverso il Portale agevolazioni disponibile sul portale istituzionale. Ad esito della stessa, l’INPS provvede ad effettuare la prenotazione delle risorse spettanti e a dare esito positivo all’istanza.

Secondo quanto previsto dalla D.L. n. 4 del 29 gennaio 2019, per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza, è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore nel limite dell’importo mensile del Reddito di cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780 euro. 

La durata dell’incentivo è pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario del Rdc fino alla data di assunzione, con un minimo pari a cinque mensilità.

Qualora la successiva assunzione del beneficiario del Rdc riguardi un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al citato Patto di formazione, il predetto incentivo è attribuito, sempre in forma di sgravio contributivo, all’Ente di formazione accreditato che ha garantito al lavoratore assunto il percorso formativo o di riqualificazione professionale, in misura pari alla metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro. L’altra metà dell’incentivo, sempre nel rispetto del tetto mensile di 390 euro, è fruita dal datore di lavoro che assume il beneficiario del Rdc.