La circolare n. 2 del 14 febbraio 2020 emanata dall’Agenzia delle Entrate, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla detrazione del 90% relativa al Bonus Facciate, introdotta dalla Legge di bilancio 2020.

Possono fruire del bonus sia le persone fisiche che i professionisti e le imprese (individuali, enti, società di persone, società di capitali). Relativamente a queste due ultime categorie (professionisti e imprese), nella circolare si chiarisce che sono esclusi i titolari di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario poiché il loro reddito (determinato forfetariamente) è assoggettato ad imposta sostitutiva. Tuttavia, se i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedono anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, possono utilizzare il bonus facciate in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda. I titoli di possesso dell’immobile su cui vengono effettuati i lavori sono gli stessi previsti per gli altri bonus edilizi: per i familiariviene comunque precisato che non è necessario che abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Lavori agevolabili

Un chiarimento molto atteso riguarda l’ambito oggettivo. Il dubbio evidenziato riguardava l’esatta definizione di “facciata esterna” riportata nella norma e cioè se ci si riferisse solo al prospetto principale (i.e. quello che da sulla strada) oppure anche le altre facciate dell’edificio. Sul punto l’Agenzia delle entrate ha adottato una interpretazione basata sul dato letterale della norma. Infatti, ha precisato che l’agevolazione riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Ne deriva che non godono della detrazione le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrinecavedicortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli. L’agevolazione non si applica nemmeno: – agli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile; – agli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Calcolo del 10% della superficie

La norma stabilisce che per gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare particolari requisiti previsti nel D.M. 26 giugno 2015 e nel D.M. 11 marzo 2008. Il calcolo della percentuale del 10% va effettuato tenendo conto del totale della superficie complessiva disperdente. In sostanza, l’intervento deve interessare l’intonaco per oltre il 10% della superficie lorda complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l’esterno, vani freddi o terreno. Se parti della facciata sono rivestite in piastrelle o altri materiali che non rendono possibile realizzare interventi influenti dal punto di vista termico se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio, la verifica, circa il superamento del limite del 10%, va fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

Ambito temporale di effettuazione delle spese

Le spese agevolabili sono quelle effettuate nel 2020 (si applica, quindi, il criterio di cassa), non importa se la data di avvio dei lavori è antecedente (quindi sono ammessi anche i lavori avviati nel 2019). Attenzione: per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, ci si deve attenere al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.Invece, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Adempimenti

Passando agli adempimenti richiesti per fruire dell’agevolazione l’Agenzia richiama in linea di massima i già ben noti adempimenti per i bonus edilizi. In particolare, il contribuente deve:

a) disporre il pagamento delle spese mediante bonifico bancariopostale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (tali bonifici sono soggetti alla ritenuta dell’8%); possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio; il pagamento tramite bonifico non è richiesto per i titolari di reddito d’impresa;

b) indicare i dati catastali nella dichiarazione dei redditi;

c) ove previsto, comunicare preventivamente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente competente;

d) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, le fatture, le ricevute del bonifico di pagamento, i titoli edilizi (se non richiesti è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà), l’eventuale copia della domanda di accatastamento (per gli immobili non censiti), le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti, la copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;

e) munirsi, in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi, della dichiarazione di consenso del possessore all’esecuzione dei lavori.

Per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio occorre anche:- l’asseverazione con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi;- successivamente all’esecuzione degli interventi, l’attestato di prestazione energetica (APE), per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori. Entro 90 giorni dalla fine dei lavori deve essere inviata, esclusivamente in via telematica all’ENEA tramite il sito https://detrazionifiscali.enea.it/, la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati. La mancata effettuazione dei suddetti adempimenti non da diritto alla fruizione del bonus. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione del bonus possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio.

Cumulo con altri bonus

Un’ultima annotazione riguarda la cumulabilità del bonus facciate con altre agevolazioni. Su questo aspetto, l’Agenzia ricorda che, siccome il bonus di cui si discute ha molte somiglianze con il bonus ristrutturazione e con l’ecobonus, sullo stesso intervento si può fruire solo di una delle agevolazioni applicabili. Se gli interventi sull’involucro sono riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni purché siano contabilizzate in maniera distinta i diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

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