Ai fini della determinazione del reddito imponibile in regime forfetario, la previsione dell’applicazione di un coefficiente di redditività sull’importo di ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta rende, di fatto, irrilevanti i costi sostenuti dal contribuente nel periodo, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo. Viene meno ogni necessità di qualsiasi valutazione circa la loro inerenza all’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata, sempre rimanendo fermo, pur in assenza di qualsiasi obbligo di tenuta e di registrazione contabile, l’obbligo di conservare fatture e documenti emessi e ricevuti. Anche dopo le modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di bilancio 2020, il reddito imponibile d’impresa o di lavoro autonomo del contribuente che fruisce del regime agevolato rimane ancora determinato secondo il principio di cassa e sarà tassato con un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRAP e relative addizionali regionale e comunale. Esaminando in dettaglio le regole di determinazione della base imponibile da sottoporre a tassazione, anche per il periodo di imposta 2020 il reddito assoggettato al regime in argomento verrà determinato forfetariamente attraverso l’applicazione di coefficienti di redditività differenti a seconda dell’attività esercitata e sarà tassato con un’imposta sostitutiva pari al 15% (o al 5%, per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, in presenza di specifiche condizioni volte a premiare fiscalmente le start-up individuali, sia imprenditoriali che professionali). Il regime agevolato, quindi, rimane basato su una determinazione del reddito imponibile da calcolare tramite l’applicazione di un coefficiente di redditività, appositamente previsto per ogni specifica attività svolta nella Tabella allegato n. 4 alla legge n. 190/2014, all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta. I coefficienti di redditività sono i seguenti:

Tipologia di attività e gruppi ATECOCoefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande (codice attività 10 e 11)40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio (codice attività 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9)40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (codice attività 47.81)40%
Commercio ambulante di altri prodotti (codice attività 47.82 e 47.89)54%
Costruzioni e attività immobiliari (codice attività 41, 42, 43, 68)86%
Intermediari del commercio (codice attività 46.1)62%
Servizi di alloggio e di ristorazione (codice attività 55 e 56)40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (codice attività da 64 a 66, da 69 a 75, da 85 a 88)78%
Altre attività (codice attività da 01 a 03, da 05 a 09, da 12 a 33, da 35 a 39, da 49 a 53, da 58 a 63, da 77 a 82, 84, da 90 a 99)67%

Quanto detto equivale ad affermare che, ai fini della determinazione del reddito imponibile in regime forfetario, la previsione dell’applicazione di un coefficiente di redditività sull’importo di ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta rende, di fatto, irrilevanti i costi sostenuti dal contribuente nel periodo sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, venendo meno ogni necessità di qualsiasi valutazione circa la loro inerenza all’attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitata, sempre rimanendo fermo, pur in assenza di qualsiasi obbligo di tenuta e di registrazione contabile, l’obbligo di conservare fatture e documenti emessi e ricevuti.

Esempio n. 1

Settore Industrie alimentari e delle bevande

Reddito65.000 euro
Coefficiente di redditività40%
Imponibile calcolato al 40%26.000 euro
Base imponibile26.000 euro
Imposta sostitutiva al 15%3.900 euro

Esempio n. 2

Settore Attività professionali

Reddito65.000 euro
Coefficiente di redditività78%
Imponibile calcolato al 78%50.700 euro
Base imponibile50.700 euro
Imposta sostitutiva al 15%7.605 euro

Dal reddito così determinato, per esplicita previsione normativa gli ulteriori componenti che possono essere portati in riduzione dal reddito imponibile sono i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge ed eventuali perdite fiscaligeneratesi nei periodi d’imposta anteriori l’accesso al regime, secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR.

Contribuente forfetario “multi-attività”

Qualora ricavi e compensi derivassero da un contemporaneo esercizio di attività riconducibili a codici ATECO diversi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circ. 9/2019, par. 4.3) il contribuente dovrà determinare l’imponibile lordo applicando ai ricavi/compensi imputabili a ciascuna attività il relativo coefficiente di redditività.

Plusvalenze e minusvalenze

Nel ribadire che il computo dei ricavi e compensi da assoggettare a tassazione deve avvenire secondo il principio di cassa, vale a dire facendo rilevare solo i componenti positivi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel periodo soggetto al regime agevolato, la circolare delle Entrate n. 10/E/2016, par 4.3.1 ha confermato che non devono mai partecipare alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, anche se riferite a beni acquistati prima dell’accesso al regime, tanto quanto le sopravvenienze, sia attive che passive. Invero, laddove si realizzasse durante il regime forfetario una plusvalenza nell’ambito di una cessione d’azienda, a parere dell’Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 478/2019) sarà da assoggettare a tassazione l’importo del corrispettivo relativo all’avviamento: il che, tuttavia, equivale discutibilmente a sostenere che la componente di corrispettivo riferibile all’avviamento sarebbe, di fatto, da considerare come ricavo e non già come plusvalenza, così proponendo una fantasiosa divisibilità in segmenti della plusvalenza da cessione d’azienda, all’interno della quale per il Fisco sarebbe possibile rinvenire, con buona pace del principio di unitarietà della stessa, una quota di corrispettivo riconducibile alla cessione dell’avviamento (considerata rilevante per la base imponibile del regime agevolato), separabile dalla quota di plusvalenza patrimoniale (del tutto irrilevante per la tassazione a forfait).

Diritti d’autore

È stato, invece, recentemente confermato che i compensi percepiti a titolo di diritti d’autore (art. 53, comma 2, lettera b, TUIR) concorrono alla soglia di 65.000 euro per l’accesso e la permanenza nel regime forfetario, ma solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta.

Contributi previdenziali

Dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva sono deducibili i contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge, ma non anche i premi “assistenziali” INAIL ed è bene rammentare che l’eventuale eccedenza potrà essere dedotta dal reddito complessivo IRPEF “ordinario”, ai sensi dell’art. 10 TUIR. Nondimeno, l’eventuale eccedenza dei contributi versati da un contribuente forfetario e che fosse fiscalmente a carico potrà essere dedotta da uno dei familiari indicati nell’art. 433 c.c. Con risposta ad interpello n. 400/2019, l’Agenzia delle Entrate ha, altresì, affermato che l’eccedenza di contributi previdenziali dedotti dal reddito soggetto al regime forfetario e poi utilizzata in compensazione nel corso dell’anno successivo, dovrà essere ripresa a tassazione nell’ambito dello stesso regime impositivo in cui la somma compensata era stata originariamente dedotta, ovvero proprio nell’ambito del regime forfetario e non a tassazione separata (indicandolo al rigo LM35 dell’anno di “compensazione”).

Aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività

In alcuni casi, sul reddito imponibile determinato forfetariamente potrebbe applicarsi un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali regionale e comunale e dell’IRAP pari al 5%. Dopo aver ricordato che, nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari è sempre dovuta dall’imprenditore, nel caso dell’impresa coniugale l’imposta sostitutiva è dovuta dal coniuge titolare ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge, per espressa previsione normativa l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota al 5%, per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, è fruibile al ricorrere delle seguenti condizioni:

– il contribuente non deve aver esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività per cui intende applicare il regime agevolato, un’altra attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;

– l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;

– qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non dev’essere superiore al limite di 65.000 euro.

Da ultimo, va ricordato che per i soggetti che applicano il regime forfetario, i ricavi e i compensi percepiti non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, ma per evitare l’assoggettamento a ritenuta i contribuenti interessati dovranno rilasciare al potenziale sostituto d’imposta un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta a forfait.