L’art. 58 del decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) collegato alla legge di Bilancio ha modificato le regole per la determinazione degli acconti relativi all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP. La novità non riguarda solo la rideterminazione, peraltro facoltativa, della rata in scadenza entro il 30 novembre (termine differito al 2 dicembre), ma anche la disciplina a regime. A partire dalla scadenza del 2 dicembre 2019, gli acconti relativi alle predette imposte dovranno essere versati in due rate, non più del 40% e del 60%, ma pari al 50% ciascuna dell’imposta complessivamente dovuta. Il quadro di riferimento diviene però, ancor più complicato, se si considera che le regole di calcolo dell’acconto dovuto sono diverse a seconda della tipologia di soggetto e della situazione specifica in cui il contribuente si trova.

I soggetti interessati dalla disposizione

Le nuove regole di calcolo dell’acconto fanno riferimento ai contribuenti di cui all’art. 12-quinquies, commi 3 e 4, D.L. n. 34/2019. Si tratta di coloro che hanno beneficiato della proroga del termine di versamento del saldo delle imposte dal 30 giugno al 30 settembre, in quanto esercenti un’attività di impresa o di lavoro autonomo con un ISA approvato. Sono così interessati all’applicazione della disposizione anche i contribuenti collegati come, ad esempio, i soci di società di persone, i collaboratori familiari e i soci di società di capitali che applicano il regime di trasparenza. In tutti questi casi il reddito viene imputato indipendentemente dall’effettiva distribuzione. Dalla scadenza del 2 dicembre 2019, ma anche a regime, l’acconto complessivamente dovuto dovrà in questi casi essere versato in due rate di eguale importo, pari al 50% della somma complessivamente dovuta. 

Le persone fisiche “private”

Per i contribuenti non esercenti alcuna attività economica, quindi che operano come privati, le regole da applicare per il calcolo degli acconti continueranno ad essere quelle vecchie. L’importo complessivamente dovuto dovrà essere versato in due rate pari, rispettivamente, al 40% e al 60% dell’importo complessivamente dovuto. La medesima soluzione riguarderà gli imprenditori agricoli il cui reddito viene determinato su base catastale. 

I casi dubbi

Le nuove regole dovrebbero invece interessare i contribuenti che applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio. In questi casi, se per l’attività economica esercitata è stato approvato l’ISA di riferimento, il termine per versare le imposte sarà scaduto il 30 settembre scorso e non il 30 giugno. Anche in questo caso l’acconto deve essere determinato secondo la novità in rassegna. È auspicabile che l’Agenzia delle Entrate chiarisca espressamente il punto. Un altro caso dubbio riguarda i contribuenti esercenti un’attività contraddistinta da un codice ATECO con ISA approvato, ma la cui compilazione deve essere effettuata ai soli fini dell’acquisizione dei dati. Si considerino, ad esempio, i contribuenti in possesso del codice ATECO 82.99.91, servizi di stenotipia. Le istruzioni avvertono che se l’attività viene svolta in forma di lavoro autonomo, il modello deve essere compilato ai soli dell’acquisizione dei dati. Ci si deve così domandare se i contribuenti che si trovano in questa situazione possono considerarsi esercenti un’attività con ISA approvato. Dovrebbe però essere irrilevante che il modello ISA debba essere compilato esclusivamente per rendere possibile la raccolta dei dati. Anche in questo caso quindi, dovrebbero trovare applicazione le regole nuove e l’acconto dovrà essere versato in due rate, di eguale importo, pari al 50% della somma complessivamente dovuta.

I contributi

Le nuove regole si applicano esclusivamente per il calcolo degli acconti IRPEFIRES e IRAP. I contributi dovuti alla gestione separata INPS dai lavoratori autonomi non sono interessati dall’operazione. La soluzione si desume non solo in base a un’interpretazione letterale della disposizione, ma anche dalla circostanza che l’acconto dei contributi deve essere determinato sulla base di regole proprie. L’acconto complessivamente dovuto non equivale, come ai fini delle imposte sui redditi, al 100% del totale, bensì all’80%. Tale circostanza, cioè la previsione di una disciplina propria, è sufficiente affinché in questo caso il nuovo art. 58 del D.L. n. 124/2019 non possa essere applicato. L’acconto relativo ai contributi deve essere versato in due rate, di pari importo, del 40%. Si tratta esattamente della stessa situazione che si verifica ai fini del calcolo della cedolare secca sui canoni di locazione. Infatti, se da una parte si tratta di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dall’altra la somma complessivamente dovuta a titolo di acconto è pari al 95% del totale.