È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021 il decreto 4 gennaio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico che istituisce un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese.
Il decreto stabilisce che possono beneficiare delle agevolazioni le società cooperative di produzione e lavoro e sociali a condizione che:
- siano regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
- siano non qualificabili come «imprese in difficoltà»;
- che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali.
Non sono ammesse alle agevolazioni le società cooperative:
- che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- che siano state destinatarie di provvedimenti di revoca, parziale o totale, di agevolazioni concesse dal Ministero e che non abbiano restituito le agevolazioni per le quali è stata disposta la restituzione.
Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamenti agevolati al fine di sostenere, sull’intero territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, nel rispetto dei limiti previsti dai Regolamenti di esenzione o dai regolamenti de minimis di volta in volta applicabili, la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di società cooperative.
I finanziamenti hanno le seguenti caratteristiche:
- hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a dieci anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
- sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
- nel caso vengano concessi a fronte di nuovi investimenti, possono coprire l’intero importo del programma di investimento;
- sono concessi per un importo non superiore a cinque volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00).
Le agevolazioni di cui al presente decreto saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero sono stabiliti gli schemi, i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato, per la stipula del contratto di finanziamento agevolato, per l’erogazione delle agevolazioni, nonché per le procedure relative alla revoca delle agevolazioni.