Approvato salvo intese nella seduta del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2019, il Decreto Crescita, che contiene una serie di novità volte a rilanciare la crescita economica e gli investimenti dei privati.

Il Decreto Crescita approvato con la formula salvo intese dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 aprile 2019 reca una serie di misure finalizzate al rilancio economico del Paese.

Super-ammortamento: Il decreto reintroduce il super-ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, diversi da veicoli e mezzi di trasporto di cui all’art. 164, comma 1, TUIR, effettuati a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia stato accettato l’ordine di acquisto e sia stato versato il 20% del corrispettivo a titolo di acconto. Viene confermato il riconoscimento della maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del 30% valevole solo ai fini della deduzione IRES delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. La maggiorazione spetta per investimenti complessivi non eccedenti 2,5 milioni di euro. Di conseguenza, per investimenti di ammontare superiore non spetta il super-ammortamento.

Mini-IRES: La disciplina della mini-IRES prevista dalla legge di Bilancio 2019 viene completamente abrogata e sostituita dal decreto Crescita, che prevede un nuovo incentivo volto ad individuare una modalità di tassazione agevolata IRES relativamente semplice e pur sempre con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti. In particolare, le società possono applicare l’IRES con aliquota ridotta del 4% (passa dal 24% al 20%) a decorrere dal 2022 sul reddito d’impresa dichiarato, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e nei limiti dell’incremento del patrimonio netto. Per il 2019 l’aliquota IRES può essere applicata nella misura ridotta del 22,5%, per il 2020 del 21,5% e per il 2021 del 20,5%. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva. Per incremento del patrimonio netto si deve intendere la differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d’imposta precedenti e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserve agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabile dell’esercizio successivo. L’incentivo è cumulabile con altri eventuali benefici concessi, a esclusione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Aumenta la deducibilità IMU dalle imposte sui redditi: Viene aumentata dal 40% al 60% la percentuale di deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa e da quello di lavoro autonomo. Tale previsione decorre dal 2020.Per il 2019 la soglia della deduzione prevista dalla legge di Bilancio per il 2019 viene innalzata al 40% al 50%.

Patent box: La disciplina relativa al patent box (introdotta dall’art. 1, commi da 37 a 43, legge n. 190/2014) ha richiesto un consistente impiego di risorse da parte dell’Amministrazione finanziaria dati i profili altamente tecnici collegati alle modalità di determinazione del contributo dei beni immateriali alla determinazione del reddito agevolabile sia ai fini dell’IRES che dell’IRAP. Pertanto, si sono venuti a creare lunghi tempi di attesa non certamente compatibili con le esigenze di celerità e con le dinamiche degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Da qui l’esigenza di emendare la norma, consentendo così ai contribuenti di poter accedere all’agevolazione mediante la determinazione diretta del beneficio e rimandando il confronto con l’Agenzia delle Entrate ad una fase successiva.Il decreto Crescita prevede che – in alternativa alla definizione di un preventivo accordo con l’Amministrazione finanziaria – sia ammessa la possibilità di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie in idonea documentazione predisposta secondo quanto sarà previsto con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto). La procedura si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2019 e i soggetti che la adottano sono tenuti ad indicare la variazione in diminuzione del reddito in tre quote annuali di pari imposto nella dichiarazione dei redditi ed IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata l’opzione e nei due successivi.In caso di rettifica del reddito non si applicano le sanzioni per infedele dichiarazione se si produce la documentazione predisposta che consente il riscontro della correttezza dell’operato del contribuente. L’opzione può essere adottata anche dai contribuenti che hanno già attivato la procedura per concludere un accordo con l’Agenzia delle Entrate, a condizione però che l’accordo non sia stato ancora concluso, previa apposita comunicazione all’Agenzia dell’espressa volontà di rinunciare all’accordo. Resta infine ferma la facoltà per tutti i contribuenti di accedere alla procedura.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo: Viene prorogato il riconoscimento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo in scadenza nel 2020, disponendo che a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 (2021) e fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, il credito viene attribuito nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti effettuati nel triennio 2016-2018 (non più 2012-2014).

Rientro dei cervelli: Sono significative le modifiche apportate alla disciplina degli impatriati (di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015).Viene infatti ammessa la possibilità di beneficiare del regime anche ai soggetti titolari di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente a i titolari di reddito d’impresa a condizione che trasferiscano la residenza in Italia a partire dal 2020. Viene incrementata da 50 al 70% la percentuale di riduzione dell’imponibile e sono semplificate le condizioni per accedere allo stesso. Sono introdotte maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 anni in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto di unità immobiliari di tipo residenziale in Italia e trasferimento della residenza nel Mezzogiorno). Inoltre, possono accedere ai benefici fiscali dell’art. 16, i lavoratori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Relativamente, invece, ai lavoratori impatriati non iscritti all’AIRE e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d’imposta ancora accertabili, le disposizioni dell’art. 16 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a), del medesimo art. 16. È previsto che non possa farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo. Viene inoltre modificato l’art. 44, D.L. n. 78/2010 stabilendo che per i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020:- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;- si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Forfetari con obbligo di ritenuta:Con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019 viene disposto che i contribuenti che applicano il regime forfetario sono tenuti ad applicare le ritenute alla fonte di cui agli articoli 53 e 53 del D.P.R. n. 600/1973, ossia quelle sui redditi da lavoro dipendente e sui redditi a questi assimilati.

Incentivi per l’edilizia: Al fine di favorire la permuta dei vecchi edifici con i nuovi, fino al 31 dicembre 2021 sui trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione che si impegnano a demolirli e ricostruirli, nonché a venderli nei 10 anni successivi, si applicano le imposte di registroipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro. Se tali condizioni non sono rispettate, le imposte si applicano in misura ordinaria, oltre alla sanzione del 30% e agli interessi di mora che decorrono dalla data di acquisto dell’immobile.

Sisma bonus: Viene estesa anche alle zone sismiche 2 e 3 la spettanza della detrazione del 75% o dell’85% del prezzo di acquisto dell’unità immobiliare venduta da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano demolito e ricostruito, allo scopo di ridurre il rischio sismico, l’immobile oggetto di successiva alienazione.

Strumenti finanziari convertibili: Viene introdotto un regime di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell’imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta dei maggiori o minori valori che derivano dall’attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con talune caratteristiche che determini la svalutazione del valore nominale degli strumenti ovvero la loro conversione in azioni.

Incentivi per interventi di efficienza energetica e rischio sismico: Al fine di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, la disposizione, integrando i meccanismi esistenti, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per detti interventi, di ricevere un contributoanticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo, senza l’applicazione dei limiti di compensabilità.

Aggregazioni d’imprese: Viene riproposto il bonus aggregazioni, disponendo, al ricorrere di particolari condizioni e limitatamente alle operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2022, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto Crescita, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio (per un valore non superiore a 5 milioni di euro) che emerge da operazioni di fusione e di scissione nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento di azienda effettuato ai sensi dell’art. 176 TUIR.In particolare, la norma, reintroducendo la deroga al principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie, dispone il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore attribuito all’avviamento, nonché ai beni strumentali materiali ed immateriali per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio che emerge in sede di dette operazioni di aggregazione aziendale. Ciò si traduce nel diritto alla deduzione fiscale dei maggiori ammortamenti e ha effetto sulla quantificazione delle eventuali plusvalenze o minusvalenze realizzate successivamente al decorso del termine di quattro periodi d’imposta.

Fatturazione elettronica: Viene esteso anche alle operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino l’obbligo della fatturazione elettronica.

Vendita di beni tramite piattaforme digitali: Il soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza è tenuto a trasmettere, per ciascun fornitore, la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica, il numero totale delle unità venute in Italia e il valore delle vendite espresso, a scelta del soggetto passivo, in termini di ammontare totale dei prezzi di vendita o di prezzo medio di vendita. L’obbligo informativo è richiesto in via sistematica con cadenza trimestrale secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. L’accezione di vendite a distanza comprende sia beni importati o che i beni all’interno dell’Unione europea. Il primo invio dei dati deve essere effettuato nel mese di luglio. Tale soggetto passivo è responsabile dell’imposta dovuta sulle vendite a distanza per le quali non abbia trasmesso, o abbia trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti presenti sulla piattaforma, qualora non dimostri che l’imposta è stata assolta dal fornitore.

Rottamazione ter estesa a entrate regionali e degli enti locali: Viene estesa la possibilità di aderire alla rottamazione ter per le entrate, anche tributarie, delle regioni, province, città metropolitane e comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017. Gli enti locali possono stabilire (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) l’esclusione delle sanzioni relative a tali entrate.Gli enti stabiliranno il numero delle rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021, le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, i termini per la presentazione dell’istanza di adesione alla definizione.

Attività dei liberi professionisti: La norma consente agli enti gestori di previdenza per i liberi professionisti, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, nell’ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, di attuare forme aggiuntive di tutela a sostegno del reddito, assistenza e welfare, nonché, in particolare, favorire l’ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni, consentendo agli enti di operare a tutela dell’attività libero-professionale con una serie di misure di sostegno attualmente non previste nell’ambito delle prestazioni erogate dagli enti in esame. Tra le finalità indicate dalla norma a favore dei professionisti e, in particolare, dei giovani di cui si intende favorire l’ingresso nel mercato del lavoro delle professioni, si evidenziano le seguenti misure che, conseguentemente, si prevede gli enti possano attivare:- la polizza sanitaria integrativa (a presidio delle malattie e a vantaggio della prevenzione);- la tutela conto la disabilità o eventi di particolare gravità del professionista o dei superstiti che versino in condizioni di bisogno (LTC).

Piano grandi investimenti nelle ZES:Ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali, nonché per l’attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, è istituito un Fondo denominato “Piano grandi investimenti – ZES” a cui sono destinati 300 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020.

Garanzia sviluppo media impresa: Viene introdotta una forma di garanzia pubblica, concessa da una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia, la quale opera esclusivamente su portafogli di finanziamenti, destinata agli investimenti fissi dei comparti tipici del lungo termine (credito fondiario ed edilizio, credito alle opere pubbliche, credito agrario di miglioramento) per le medie imprese e small mid cap, di importo superiore al limite ordinario di 2,5 milioni di euro e con una durata superiore a 10 anni.La garanzia del FCG potrebbe assicurare l’accesso al credito delle medie imprese e delle Small Mid Cup anche per finanziare investimenti di più lungo periodo.

Mini bond: Al fine di incentivare il ricorso a un canale di finanziamento alternativo rispetto a quello bancario per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, nell’ambito del Fondo di garanzia viene istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio. Ai fini dell’ammissibilità alla garanzia, l’importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa deve essere compreso tra 2.500.000 e 7.500.000 euro.

Capitalizzazione e ricambio generazionale: Le imprese italiane presentano, mediamente, un basso indice di capitalizzazione, anche e soprattutto rispetto alla situazione riscontrabile nei principali paesi industrializzati. Le cause di questa cronica situazione di sottocapitalizzazione sono da ricercare, principalmente, nella preferenza che le aziende italiane hanno sempre mostrato per il finanziamento attraverso capitale di debito – soprattutto bancario – rispetto al capitale di rischio. Vengono pertanto incentivate le PMI ad intraprendere nuovi programmi di investimento e di sviluppo dell’attività aziendale mediante il ricorso a un particolare e innovativo meccanismo di finanziamento, in grado di innescare un graduale e stabile rafforzamento della struttura patrimoniale delle medesime imprese. L’intervento viene attuato ricorrendo al collaudato schema della “Nuova Sabatini”, riconoscendo alle imprese un contributo, in misura più elevata rispetto a quella standard ordinariamente riconosciuta dalla Nuova Sabatini, per sostenere processi di ricapitalizzazione dell’impresa da parte dei soci, ovvero processi di ricambio generazionale nella guida dell’impresa.Il contributo concesso resta, comunque, correlato a un necessario programma di investimenti dell’impresa.

Progetti di R&S per la riconversione dei processi produttivi nell’economia circolare: Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014, a fronte di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dell’economia circolare per la riconversione produttiva che prevedono costi ammissibili compresi tra 500 mila e 2 milioni di euro.

Società di investimento semplice: Nell’ambito del D.Lgs. n. 58/1998 viene inserita la nuova figura della Società di investimento semplice (SIS): si tratta di un nuovo tipo di veicolo societario, che potrà investire esclusivamente in startup non quotate, con il vantaggio fiscale dell’esenzione dalle tasse dei redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alle società di investimento semplice. La SIS si costituisce con capitale fino a 25 milioni raccolto presso investitori professionali o anche tramite business angels, rappresenta una nuova forma giuridica e viene disciplinata nel TUF. La SIS ha come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell’attività.Le SIS non potranno emettere obbligazioni. È altresì stabilito che i soci che hanno costituito una o più SIS, con capitale cumulato di 25 milioni, non potranno crearne un’altra se non dopo la messa in liquidazione di una o più delle società preesistenti.

Trasformazione digitale dei processi produttivi delle PMI: Al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50% dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 1407/2013. Le agevolazioni sono dirette a sostenere la realizzazione dei progetti di trasformazione tecnologia e digitale aventi le seguenti caratteristiche:- essere diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0 (advanced manufacturing solutions, addittive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecuruty, big data e analytics);- presentare un importo di spesa almeno pari a 200.000 euro.

Marchio storico di interesse nazionale: Viene introdotta la definizione di marchio storico di interesse nazionale. Secondo il nuovo art. 11-ter del D.Lgs. n. 30/2005, i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che hanno assunto con l’uso nel mercato un particolare interesse storico nazionale e che sono utilizzati nel commercio per contraddistinguere prodotti o servizi realizzati presso unità produttive localizzate nel territorio nazionale, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, possono ottenere l’iscrizione del marchio come marchio storico nell’apposito registro. Inoltre, al fine di valorizzazione dei marchi storici nelle crisi di impresa viene stabilito che l’impresa proprietaria o licenziataria di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale che intenda chiudere un il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, notifica senza ritardo al Ministero dello Sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento e, in particolare:- i motivi economici, finanziari o tecnici del progetto di chiusura o delocalizzazione;- le azioni tese a ridurre gli impatti occupazionali attraverso, incentivi all’uscita, prepensionamenti, ricollocazione di dipendenti all’interno del gruppo;- le azioni che intende intraprendere per trovare un acquirente;- le opportunità per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli asset da parte degli stessi.A seguito dell’informativa, l’impresa procede a individuare i potenziali acquirenti informando ogni tre mesi il Ministero dello Sviluppo economico delle proposte di acquisto ricevute e fornendo una relazione per ciascuna di esse. Qualora nessuna proposta di acquisto sia stata presentata o accolta, l’impresa comunica al Ministero dello Sviluppo economico una relazione a consuntivo della procedura, evidenziando le ragioni che hanno portato a non presentare o accogliere le proposte. Per salvaguardare i livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività produttiva sul territorio nazionale, nei casi di conclusione senza esito della procedura di acquisto, il Ministero dello Sviluppo economico e l’impresa titolare o licenziataria del marchio storico avviano una collaborazione per l’individuazione di attività sostitutive per la reindustrializzazione e l’utilizzo del marchio storico stesso. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Contrasto all’Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi: Al fine di tutelare maggiormente l’origine delle merci, alla luce della crescita delle problematiche connesse alla contraffazione riscontrata negli ultimi anni sui mercati esteri (extra-UE) e al fenomeno dell’Italian Sounding (l’imitazione dei prodotti italiani attraverso evocazione dell’Italia su prodotti con origine di altro Paese), viene stabilito che le imprese che producono beni con reale origine Italia potranno apporre sulle proprie merci un simbolo grafico recante insieme l’emblema dello Stato e la dizione “Made in Italy”. Il simbolo grafico, inserito in un contrassegno (tag) antifalsificazione (che è al contempo una “carta-valori”, di diverse tipologie a seconda delle necessità dei produttori), assicura al consumatore finale che il bene è originalmente e effettivamente fatto in Italia. L’uso è previsto solo fuori dall’UE. La produzione delle carte valori è affidata in via esclusiva al Poligrafico dello Stato.In altre parole, questo comporta che se ne permette implicitamente l’utilizzo da parte di coloro che lo appongano su beni prodotti in Italia ai sensi delle norme doganali UE.Inoltre, al fine di valorizzare il processo di innovazione delle start up, per le quali il processo di valorizzazione delle proprie invenzioni, anche e soprattutto nella prima fase di questo processo cioè in quella di brevettazione potrebbe risultare particolarmente oneroso, è prevista l’istituzione di un voucher che le start up innovative possono spendere per acquisire servizi specialistici riferiti in particolare a tre attività:1) verifica della brevettabilità dell’invenzione e ricerche di anteriorità preventive;2) stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;3) estensione all’estero della domanda nazionale.Il voucher è concesso all’impresa che lo utilizza per il pagamento dei predetti servizi. Con il V3I (voucher 3I) si agevolano le start up innovative ad intraprendere la prima fase del percorso di valorizzazione delle proprie invenzioni, basilari per il loro sviluppo.Con il voucher si completa il raggio di azione di intervento del programma Smart&Startdestinato alle start up innovative, anzi in alcuni casi può rappresentarne la parte propedeutica.