Il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Uno dei temi centrali del provvedimento è la lotta all’evasione che verrebbe condotta tramite due misure:

1) la limitazione all’uso del contante;

2) un inasprimento delle sanzioni penali previste dal D.Lgs. n. 74/2000.

Per quanto riguarda la limitazione all’uso del contante, vengono introdotte misure di contrasto con 5 articoli del decreto :

  1. l’art. 18 che (comma 1) dispone la riduzione della soglia per il libero trasferimento di denaro contante dagli attuali 3.000 euro a 2.000 dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, e a 1.000 euro dal 1° gennaio 2021, e (comma 2) adegua a tali limiti il minimo edittale della sanzione applicabile in caso di violazione;
  2. -l’art. 19 che, da un lato, rafforza la lotteria degli scontrini introdotta dall’art. 1, comma 540, legge n. 232/2016 con la previsione di estrazioni aggiuntive, o “premi speciali”, rispetto a quelle “ordinarie”, per un ammontare di 45 milioni di euro e, dall’altro, introduce un ulteriore regime fiscale agevolato per le vincite alla lotteria stabilendo la totale esclusione dal reddito imponibile e da qualsiasi prelievo erariale alla fonte;
  3. l’art. 20 che prevede l’applicazione di una sanzione da 100 a 500 euro in capo all’esercente che si rifiuta di immettere nel sistema (o di non trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate) il codice fiscale dell’acquirente, impedendogli di fatto di partecipare al gioco;
  4. l’art. 22 che attribuisce agli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, che registrano un ammontare di ricavi e compensi non superiore a 400 mila euro e che, proprio in ragione della più ridotta dimensione delle transazioni (rispetto per esempio ai supermercati), potrebbero scontare un livello di commissioni più elevato, è previsto un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate dagli operatori finanziari per le transazioni effettuate con carta di credito, debito o prepagate, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, e da indicare nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta di maturazione del credito in quelle degli esercizi successivi per segnalarne l’utilizzo. L’agevolazione è però condizionata al via libera alla Commissione Ue laddove non risultino violate le norme sugli aiuti di stato di cui all’art. 107 e 108 del TFUE e del regolamento UE n. 1407/2013;
  5. l’art. 23 che introduce una sanzione per la mancata accettazione di un pagamento di qualsiasi importo effettuato con una carta, pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione. La norma interviene modificando l’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, le cui disposizioni si estendono ai soggetti privati in forza del disposto di cui all’art. 2, comma 3. Peraltro, viene riproposta la brutta abitudine legislativa di modificare la norma di riferimento intervenendo in via mediata, ossia incidendo su un provvedimento successivo di modifica, rappresentato, nel caso di specie, dal D.L. n. 179/2012 (decreto crescita bis).

Fortunatamente, nel decreto non si trova traccia del famoso cashback, ossia del beneficio in termini di credito d’imposta che avrebbe dovuto essere attribuito a coloro che per gli acquisti avessero preferito l’utilizzo delle carte in luogo del contante, e che avrebbe perpetuato la solita logica “dell’aiutino” generalizzato finanziato con la fiscalità generale.