Con D.M. 28 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2019, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha definito le modalità di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Le disposizioni trovano applicazione sulle fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio 2019.
Il decreto prevede espressamente che il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
L’Agenzia delle Entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati che sono presenti all’interno delle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo IVA presente sul proprio sito istituzionale.
Il pagamento dell’imposta può essere effettuato:
– mediante il servizio presente all’interno della predetta area riservata;
– con addebito su conto corrente bancario o postale;
– utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Le fatture elettroniche per cui è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare annotazione specifica di assolvimento dell’imposta ai sensi del decreto ministeriale in esame.