Nell’ambito del tavolo di confronto tra Governo e sindacati in materia previdenziale vi è, tra i diversi temi oggetto di attenzione, un possibile ampliamento della platea dei potenziali beneficiari della quattordicesima mensilità. L’ipotesi, che nella prima release del disegno di legge di Bilancio 2020 non ha trovato sede ma che potrebbe essere riconsiderata successivamente a conclusione del nuovo percorso di concertazione nel nuovo anno, è quello di portare il limite di concessione alla soglia dei 1.500 euro al mese (quasi 3 volte il trattamento previdenziale minimo) innalzandola rispetto al livello attuale. Dai rumors sembra accreditarsi però la possibilità che nel corso dell’iter parlamentare possa trovare sede un primo step che estenda il tetto entro il quale scatta il beneficio a quota 1.100 euro.

Evoluzione dell’istituto

Si tratterebbe di una ulteriore tappa evolutiva dell’istituto che era stato introdotto per la prima volta nel 2007 con la mensilità di luglio a partire dal 2008. I beneficiari erano i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, della gestione separata, delle forme sostitutive, esclusive della medesima (purchè gestite dall’INPS) e del Fondo Clero in presenza di determinate condizioni reddituali e con un’età pari o superiore a 64 anni.Con la legge di Bilancio del 2017 si sono aumentati gli importi da corrispondere ai soggetti già beneficiari con redditi non superiori a 1,5 volte il trattamento minimo ed è stato esteso il diritto ai soggetti con reddito compreso fra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo con una fascia di garanzia per determinate categorie di soggetti.

Va ricordato che la quattordicesima è una retribuzione differita, mensilità aggiuntiva rispetto ai 12 ratei di pensione e alla tredicesima, che viene maturata gradualmente ed erogata nel mese di luglio se si perfeziona il requisito anagrafico nel primo semestre (entro i primi sette mesi per i pensionati privati) mentre sarà corrisposta a dicembre se si raggiungono il requisito anagrafico, 64 anni, nel secondo semestre del 2019, ovvero se sia divenuti titolari di pensione nel corso del 2019.Va evidenziato come a differenza della tredicesima mensilità che rappresenta una vera propria rata del trattamento pensionistico e, pertanto, risulta correlata alla retribuzione pensionabile o ai contributi versati, la quattordicesima consiste in un emolumento supplementare che viene erogato su base reddituale, con l’importo che è stabilito dalla legge.Ulteriore requisito è infatti rappresentato dall’avere un reddito individuale complessivo, dal 2017 fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti (513,01 euro mensili nel 2019, pari a 13.338,26 euro annui).Tuttavia, per beneficiare di un importo maggiore bisognerà avere un reddito non superiore ad 1,5 volte il trattamento minimo annuo, ovvero a 10.003,69 euro. Non conta quindi il reddito del coniuge né i beni che dovesse avere il pensionato se non danno reddito. E’ ancora opportuno sottolineare come per beneficiare della quattordicesima, si dovrà essere titolari di prestazioni previdenziali erogate dall’INPS in una delle gestioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o sostitutive, esclusive ed esonerative, vale a dire le pensioni di anzianità, vecchiaia, invalidità o anticipata nonché quelle di reversibilità.Sono invece escluse dalla quattordicesima, dunque, tutte le prestazioni di natura assistenziale, pensione di invalidità civile, assegno sociale, pensioni di guerra e rendite INAIL. La quattordicesima mensilità di pensione viene attribuita d’ufficio dall’INPS, senza presentazione di alcuna domanda, in presenza di tutti gli elementi necessari per la verifica reddituale di ammissione al beneficio.Viene riconosciuta in via provvisoria in presenza delle condizioni prescritte dalla legge, e viene successivamente verificata sulla base dei redditi consuntivi non appena disponibili. L’INPS verifica, in caso di prima concessione, sulla base dei redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell’anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all’anno precedente.Per l’anno 2019 devono essere quindi valutati nel caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti dal soggetto e nel caso di concessione successiva alla prima: i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2019 e i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2018.Andando al quantum i pensionati con redditi fino a 10.003,69 euro annui percepiscono una somma pari a 437 euro al mese se hanno fino a 15 anni di contributi, a 546 euro se hanno da 15 a 25 anni di contributi e a 655 euro se hanno oltre 25 anni di contributi.I pensionati che hanno un reddito tra 10.003, 69 euro e 13.338,26 euro riceveranno una somma variabile tra 336 euro (se hanno fino a 15 anni di contributi) e 504 euro (con più di 25 anni di contributi).Ai pensionati che hanno tra i 15 e i 25 anni di contributi verranno corrisposti 420 euro. Per i pensionati da lavoro autonomo si considerano tre anni di contributi in più rispetto ai dipendenti.