La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro fornisce chiarimenti sul trattamento da seguire per il dipendente durante la malattia o la quarantena come conseguenza del Covid-19.

Riconoscimento della tutela durante la quarantena

la quarantena è equiparata alla malattia nel caso sia stata riconosciuta a fronte di apposita certificazione sanitaria:

– certificato di malattia;

– provvedimento dell’operatore di sanità pubblica (ASL-SISP).

Il certificato di malattia viene redatto sin dal primo giorno di assenza dal lavoro. Il medico, oltre a riportare nel certificato la diagnosi dettagliata, appone nelle note di diagnosi anche gli estremi del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica con l’indicazione del periodo di quarantena.

Tutela in caso di malattia accertata

In caso di malattia conclamata da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Infezione da Coronavirus in occasione di lavoro

Nei casi accertati di infezione da Covid-19 contratta in occasione di lavoro, le prestazioni sono di competenza Inail, compreso il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con conseguente astensione dal lavoro, anche se il contagio è stato accertato successivamente. Il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

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