La nuova disciplina

I dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori relativi a partecipazioni qualificate sono soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% se:

– relativi a utili formatisi a partire dal 1° gennaio 2018;

– relativi a utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, ma deliberati successivamente al 31 dicembre 2022.In buona sostanza la disciplina in rassegna si applica agli utili “nuovi,” cioè prodotti con riferimento all’esercizio 2018 ovvero agli utili “vecchi” a condizione che la delibera di distribuzione sia successiva al 31 dicembre 2022.

La precedente disciplina

La legge di Bilancio 2018 prevede che la precedente disciplina continui ad applicarsi agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è stata deliberata tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022. Si verifica quindi un vuoto normativo con riferimento ai “vecchi utili” la cui distribuzione è stata deliberata nell’anno 2017. La disciplina transitoria prevede che le “vecchie” regole siano applicabili solo nel caso in cui la delibera di distribuzione sia assunta nel predetto intervallo temporale 2018-2022. Conseguentemente se la distribuzione dei dividendi relativi al periodo di imposta 2016, fosse stata deliberata entro il 31 dicembre 2017, quindi precedentemente, dovrebbe applicarsi la ritenuta a titolo d’imposta del 26%. La Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte perviene, però, ad una soluzione diversa. L’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che, in base ad un’interpretazione logico-sistematica della norma, anche agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata fino al 31 dicembre 2017 si deve applicare il previgente regime di tassazione dei dividendi, anche se la relativa distribuzione è materialmente avvenuta nel periodo d’imposta 2018. In questo caso i dividendi concorreranno alla formazione del reddito complessivo del contribuente in misura variabile a seconda dell’anno in cui si è formato l’utile oggetto di distribuzione. In particolare, si applicheranno le seguenti percentuali:

ù- utili formati fino al 31 dicembre 2007 concorreranno alla formazione del reddito nella misura del 40 per cento;

– utili formati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2016 concorreranno alla formazione del reddito nella misura del 49,72 per cento;

– utili formati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 concorreranno alla formazione del reddito nella misura del 58,14 per cento.

Le percentuali sono state variate nel tempo tenendo conto della progressiva diminuzione dell’aliquota IRES. Ciò in quanto la concorrenza parziale è finalizzata ad evitare la duplicazione della tassazione in mancanza del riconoscimento, come avveniva in passato, del credito d’imposta. La società darà evidenza della stratificazione degli utili nel prospetto del capitale e delle riserve contenuto nel quadro RS nel modello di dichiarazione dei redditi della società di capitali. La certificazione attestante la distribuzione dei dividendi deve dare evidenza del diverso periodo di maturazione degli utili.