Di seguito vengono riassunte le numerose novità previste dalla legge di Bilancio 2024 in materia di lavoro e pensionistica.

Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori

Arriva la conferma per tutto il 2024 della riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori.

In particolare, l’art. 1, comma 15, prevede, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero (senza effetti sul rateo di tredicesima) sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari a:

– 6 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 2.692 euro (al netto del rateo di tredicesima);

– 7 punti percentuali se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (al netto del rateo di tredicesima).

Decontribuzione per le lavoratrici madri

Fermo restando l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti disciplinato dal comma 15, il comma 180 riconosce, per i periodi di paga gennaio 2024 – dicembre 2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 3 o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

Ai sensi del comma 181, limitatamente al 2024, lo stesso esonero totale spetta anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

L’esonero contributivo:

– compete nel limite massimo di 3.000 euro all’anno riparametrato su base mensile;

– non spetta alle lavoratrici domestiche.

Fringe benefit

Limitatamente al periodo d’imposta 2024, i commi 16 e 17, in deroga a quanto previsto dall’art. 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, elevano, per il periodo d’imposta 2024, a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente:

a) del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo;

b) delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento:

– delle utenze domestiche del servizio idrico integrato;

– dell’energia elettrica e del gas naturale;

– delle spese per l’affitto della prima casa;

– degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Detassazione premi risultato

Per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, il comma 18 riduce dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività.


art. 17


D.Lgs. n. 241/1997.

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Disposizioni in materia pensionistica

Pensioni contributive

Il comma 125 contempla diverse disposizioni in materia di pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori “contributivi puri”, cioè privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

In particolare:

– viene eliminato il limite di 1,5 volte l’assegno sociale per l’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni e 20 anni di contributi. Nello specifico, con la modifica apportata si prevede che il diritto alla pensione di vecchiaia potrà essere conseguito a condizione che l’importo della pensione non risulti inferiore all’importo dell’assegno sociale;

– viene rimodulata la misura minima posta come condizione per il pensionamento anticipato a cui accedono coloro che hanno raggiunto 20 anni di contributi e 64 anni di età. In particolare, per la generalità dei soggetti, viene aumentato da 2,8 volte a 3,0 volte l’assegno sociale il requisito di importo soglia mensile per il pensionamento anticipato. La misura resta pari a 2,8 per le donne con un figlio, mentre scende a 2,6 volte per le donne con due o più figli;

– viene previsto che il trattamento di pensione anticipata sarà riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di vecchiaia;

– viene disposto che il trattamento di pensione anticipata decorrerà trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei complessivi requisiti previsti;

– il requisito contributivo dei 20 anni verrà legato all’incremento dell’attesa di vita.

Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

Per i lavoratori “contributivi puri”, non titolari di pensione, ai commi da 126 a 130 si prevede, in via sperimentale per il biennio 2024-2025, la possibilità di riscattare (in tutto o in parte), nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, i periodi antecedenti al 1° gennaio 2024 compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato, non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo.

La domanda di riscatto potrà essere presentata dall’assicurato o dai suoi superstiti o dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado.

Per i lavoratori del settore privato l’onere per il riscatto potrà essere sostenuto dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso.

In tale caso, l’onere sarà deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi di lavoro dipendente.

Il pagamento dell’onere per il riscatto potrà essere effettuato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

La rateizzazione dell’onere non potrà essere concessa nei casi in cui i contributi di riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari.

L’INPS provvederà all’accredito della contribuzione al termine del pagamento.

Rivalutazione delle pensioni

I commi 134 e 135 modificano le percentuali di indicizzazione degli assegni pensionistici nel 2024, riducendo di 10 punti percentuali – dal 32 al 22% – la rivalutazione per le pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo.

A seguito dell’intervento normativo, per il 2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stabilita in misura pari:

– al 100% dell’inflazione, per le pensioni pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo;

– all’85% dell’inflazione, per le pensioni tra 4 e 5 volte il trattamento minimo;

– al 53% dell’inflazione, per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo;

– al 47% dell’inflazione, per le pensioni tra 6 e 8 volte il minimo;

– al 37% dell’inflazione, per le pensioni da 8 a 10 volte il minimo;

– al 22% dell’inflazione, per le pensioni per gli assegni oltre 10 volte il minimo.

APE sociale

Al comma 136 viene prorogata per tutto il 2024 l’APE sociale, con incremento del requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi.

A seguito della modifica, pertanto, nel 2024, possono accedere all’APE sociale i soggetti con un’età anagrafica minima di 63 anni e 5 mesi, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

– disoccupati che siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni e abbiano concluso la prestazione per la disoccupazione loro spettante. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

– caregiver che assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

– lavoratori con invalidità pari ad almeno il 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile) e in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

– lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell’APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative “gravose” da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni. Per gli operai edili, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell’anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni). Non viene invece confermata la possibilità di accedere all’APE sociale anche per il 2024 per gli appartenenti alle categorie professionali individuate all’allegato 2, annesso alla legge di Bilancio 2022.

Ai sensi del comma 137, il beneficio non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Opzione donna

Si conferma poi per tutto il 2024 la misura “Opzione donna”, con un aumento di un anno – da 60 a 61 anni – del requisito anagrafico.

Nel dettaglio, secondo quanto stabilito dal comma 138, possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

– assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

– hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);

– sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Quota 103

Si riconosce anche per il 2024 la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con “Quota 103”, ma con alcune penalizzazioni per chi matura i requisiti nel corso del 2024.

Al trattamento pensionistico anticipato può accedere chi, entro il 31 dicembre 2024, ha un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni.

Per i soli soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2024 il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. n. 180/2997 e in ogni è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

Coloro che matureranno i requisiti nel 2024, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:

– 7 mesi, per i lavoratori del settore privato;

– 9 mesi, per i dipendenti pubblici.

Ai sensi del comma 140, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici della Quota 103 possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

ISCRO

I commi da 142 a 155 riconoscono a regime l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale per gli anni 2021-2023 dall’art. 1, comma 386, della legge di Bilancio 2021.

In particolare, dal 1° gennaio 2024, l’indennità spetta ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS, che presentano i seguenti requisiti:

a) non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

b) non sono beneficiari di Assegno di inclusione;

c) hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 2 anni precedenti all’anno precedente a quello di presentazione della domanda;

d) hanno dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente;

e) sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

f) sono titolari di partita IVA attiva da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’ISCRO.

L’indennità:

– sarà concessa previa domanda all’INPS in via telematica, da presentare entro il termine del 31 ottobre di ciascun anno di fruizione, recante l’autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse;

– sarà riconosciuta nel limite di spesa di 16 milioni di euro per il 2024, di 20,4 milioni di euro per il 2025, di 20,8 milioni di euro per il 2026, di 21,2 milioni di euro per il 2027, di 21,6 milioni di euro per il 2028, di 21,7 milioni di euro per il 2029, di 22,1 milioni di euro per il 2030, di 22,5 milioni di euro per il 2031, di 23milioni di euro per il 2032 e di 23,4 milioni di euro per il 2033;

– sarà erogata per 6 mensilità e sarà pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda. Il relativo importo non potrà, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non potrà essere inferiore a 250 euro mensili. L’erogazione è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano). La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’ISCRO comporterà l’immediata cessazione dell’indennità, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività;

– non potrà essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione della stessa;

– concorre alla formazione del reddito ai sensi di quanto previsto dal TUIR.

Incremento aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata

Con il comma 154 viene previsto, a decorrere dall’anno 2024, per gli iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni, un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata.

Il contributo è applicato sul reddito di lavoro autonomo (di cui all’art. 53, comma 1, TUIR), con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Bonus asili nido

Nell’ambito delle misure di incentivo alla natalità, il comma 177 prevede un incremento del buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per forme di supporto domiciliare per bambini aventi meno di tre anni di età e affetti da gravi patologie croniche.

L’aumento interessa i nuclei familiari in relazione a un figlio (o a più figli), nato dopo il 1° gennaio 2024, a condizione che nel nucleo sia presente almeno un altro figlio, di età inferiore a 10 anni, e che il medesimo nucleo abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro.

In particolare, misura dell’incremento è pari a:

– 600 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE non superiore a 25.000 euro;

– 1.100 euro annui per i nuclei familiari con un valore di ISEE superiore a 25.000 euro e pari o inferiore a 40.000 euro, con una conseguente misura complessiva del buono pari a 3.600 euro annui.

Congedo parentale

Con il comma 179 si modificano le regole di fruizione del congedo parentale.

In particolare, viene disposto che, per il solo anno 2024, i periodi di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità fruiti da lavoratori con figli di età inferiore ai 6 anni, il cui congedo sia terminato dopo il 31 dicembre 2023, saranno indennizzati all’80% della retribuzione, fino al limite di 2 mesi.

Dal 2025, la misura dell’indennità sarà pari all’80% per il primo mese e al 60% per il secondo.

I successivi periodi di congedi parentale, da fruire entro i 12 anni di età, rimangono invece indennizzati al 30%, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivi dei predetti 2 mesi).

Sostegno alle donne vittime di violenza

Vengono previste alcune misure a sostegno delle donne vittime di violenza.

In particolare, il comma 187 stanzia 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, in favore del c.d. reddito di libertà per le donne vittime di violenza. Le risorse finanziarie sono volte al sostegno delle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché alla promozione, attraverso l’indipendenza economica, di percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.

I commi da 191 a 193, invece, riconoscono uno sgravio contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo Reddito di libertà.

Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di:

– 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato;

– 12 mesi se l’assunzione è a termine;

– 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2024, di 4 milioni di euro per l’anno 2025, di 3,8 milioni di euro per l’anno 2026, di 2,5 milioni di euro per l’anno 2027 e di 0,7 milioni di euro per l’anno 2028.