Le modifiche all’utilizzo del contante sono contenute nell’art. 18, D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020). La disposizione modifica il regime di utilizzo del contante, stabilendo che il valore soglia, attualmente pari a 3.000 euro, oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, venga ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per ridursi ulteriormente a 1.000 euro con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Ovviamente la limitazione all’utilizzo del contante si pone anche obiettivi diversi dalla lotta all’evasione fiscale. Le norme in oggetto hanno anche, fra le altre, finalità di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. La tracciabilità dei flussi finanziari e la conseguente la limitazione all’utilizzo del contante, rappresentano però anche un possibile strumento di contrasto dell’evasione fiscale. Non è un caso infatti che l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016, modificando il Testo Unico sull’accertamento delle imposte (D.P.R. n. 600/1973, art. 32), abbia previsto, con riferimento ai titolari di reddito di impresa, un parametro quantitativo oltre il quale scatta la presunzione di evasione per i prelievi o i versamenti di importo superiore a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 euro mensili (da tale presunzione sono esclusi i compensi dei professionisti). Rendere tracciabili i pagamenti obbligherà i soggetti che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi ad emettere il relativo documento fiscale onde evitare di essere inseriti in liste selettive di soggetti fiscalmente pericolosi.