Con la risposta a interpello n. 8 del 21 gennaio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi. Come è noto, per fattura riepilogativa differita si intende la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti del medesimo cliente per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta. In base al decreto IVA le prestazioni di servizi si considerano effettuate e, conseguentemente, l’imposta è esigibile, nel momento in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata. Per cui non è esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita, se il pagamento del corrispettivo avviene solo successivamente all’emissione della fattura e, dunque, la prestazione non si considera ancora effettuata, né l’imposta è quindi esigibile, al momento della fatturazione.

Si è invece in questo caso in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file. La fattura va trasmessa allo SdI entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura.

Ciononostante, benché non sia esatto parlare di fatturazione riepilogativa differita, trattandosi comunque di un documento che certifica cumulativamente le prestazioni eseguite nel corso del mese nei confronti del medesimo cliente, affinché possano dirsi assolti gli obblighi del decreto IVA, con riguardo all’analitica indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione, valgono gli stessi oneri documentali e descrittivi richiesti dal successivo comma 4, terzo periodo, lettera a). In proposito, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, con riguardo alle cessioni di beni i DDT possono essere conservati in maniera cartacea.

Qualora i DDT siano allegati alla fattura elettronica e l’operatore utilizzi il servizio di conservazione gratuita offerto dall’Agenzia delle entrate, tali documenti saranno automaticamente portati in conservazione con la fattura. Il singolo file fattura non deve superare ovviamente la dimensione di 5MB, e le medesime considerazioni valgono nel caso di fattura differita emessa in relazione a prestazioni di servizi.

Nello specifico può essere utilizzata la documentazione commerciale prodotta e conservata per poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, come ad esempio, un documento attestante l’avvenuto incasso, il contratto, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico oppure la relazione professionale.

Di conseguenza è assolto l’onere di individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti e conseguentemente gli obblighi descrittivi previsti dall’articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto IVA, mediante il rinvio alla lista riepilogativa, che il contribuente può scegliere o meno di allegare al file xml trasmesso allo SdI, salvo però l’obbligo di garantirne la conservazione alternativamente in modalità cartacea o elettronica.

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