L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 340 del 23 agosto 2019 in tema di applicazione del regime della cedolare secca alle locazioni di immobili commerciali classificati nella categoria catastale C/1.La Legge di bilancio 2019 ha previsto che il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, con l’aliquota del 21 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.Il regime della cedolare secca ha carattere facoltativo e consente di assoggettare il canone di locazione annuo stabilito dalle parti ad un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale per la parte derivante dal reddito dell’immobile, nonché delle imposte di registro e di bolloordinariamente dovute per la registrazione, la risoluzione e la proroga di un contratto di locazione, nella misura del 21%,anziché facendo concorrere il reddito fondiario alla formazione del reddito complessivo imponibile alla tassazione IRPEF ordinaria. Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.Orbene, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo non incide sul principio di libera determinazione del canone di locazione delle parti contraenti. In altri termini, appare evidente la differenza tra l’aggiornamento del canone di locazione per eventuali variazioni del potere di acquisto della moneta e la pattuizione di una quota del canone di locazione in forma variabile.Pertanto la possibilità di determinare il canone di rientra nella libertà accordata alle parti di determinare il contenuto del contratto e non integra una determinazione privatistica della misura di indicizzazione, né un aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.Quindi questa previsione contrattuale, che fa dipendere la quota variabile del canone dal fatturato del conduttore, non è di ostacolo all’assoggettamento del contratto al regime della cedolare secca.