Ha Inizio il 1° febbraio 2021 la lotteria degli scontrini.

Potranno parteciapare all’estrazione dei premi in denaro solamente i privati consumatori, in seguito ad acquisti di beni e servizi.

Non tutti i registratori degli esercenti potrebbero essere ancora pronti per la data dell’avvio, a causa di una carenza di adeguamento tecnologico,  infatti il software che gestisce i registratori telematici dovrà essere aggiornato per trasmettere i dati necessari per la lotteria, ma non vi sarà l’immediata necessità di adeguarsi al nuovo tracciato “7.0”, in quanto lo stesso è previsto solo dal 1° aprile 2021. Questa versione consentirà agli esercenti una più agevole gestione di una molteplicità di tipologie di operazioni commerciali, quali pagamenti con ticketvoucher monouso/multiusoscontiacconti, ma che nulla aggiungerà ai fini della partecipazione alla lotteria degli scontrini.

E’ importante ricordare che nel caso in cui l’esercente mostrasse rifiuto e resistenza nei confronti di chi volesse partecipare all’iniziativa, dal 1° marzo 2021 ogni consumatore potrà segnalare tale circostanza in apposita sezione del portale Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) e tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Va ricordato che possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato e che effettuano acquisti al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, ma si può partecipare alla lotteria solamente se sul documento commerciale sono riportati l’importo pagato elettronicamente e il codice lotteria del cliente.

Al riguardo, le Entrate consigliano di ricorrere ad un collegamento diretto tra il registratore telematico e il sistema di pagamento elettronico, al fine di veder annotata in via automatica l’informazione sul documento commerciale mentre, in assenza di collegamento diretto al POS, dovrà sempre essere l’esercente a indicare l’avvenuto pagamento con strumento elettronico utilizzando un apposito tasto abilitato allo scopo.

Per quanto concerne gli aspetti più operativi, all’esercente viene consigliato di dotarsi di un lettore ottico di codici a barre per velocizzare le operazioni ed acquisire così senza errori il codice lotteria del cliente, anche perché l’alternativa farraginosa sarebbe quella di utilizzare l’apposito tastierino presente sul registratore e di digitare una a una le relative informazioni necessarie per il gioco.

Sono stati, inoltre, chiariti alcuni dubbi relativi all’alternatività tra codice lotteria e codice fiscale e ora è chiaro che l’inserimento di uno dei due valori esclude la possibilità di inserire anche l’altro, atteso il fatto che questo produrrebbe un abbinamento dell’acquirente che vuole godere di una detrazione fiscale con la lotteria. Per gestire questo aspetto, i registratori telematici non permettono di registrare i due codici contemporaneamente impedendo così all’esercente, in conformità alle prescrizioni rese dal Garante della Privacy, di profilare gli acquisti dei clienti. In definitiva, quindi:

Da ultimo, va segnalato come il pagamento effettuato con i ticket pasto non consente l’accesso al gioco mentre la vendita di una gift card con pagamento elettronico (vale a dire un buono monouso o multiuso) ammetterà alla partecipazione alla lotteria e il mero utilizzo del buono, che non configura un pagamento elettronico, non farà partecipare ad alcuna estrazione a premi. È, infine, appena il caso di ricordare che sono esclusi dalla lotteria anche gli acquisti effettuati online o, in ogni caso, presso soggetti che non sono tenuti alla trasmissione dei dati dei corrispettivi.

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